LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.E. *****, M.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI ALESSIO, rappresentati e difesi dall’avvocato QUEIROLO SILVANO con delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
B.L. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato PIRISI CAMERLENGO GRAZIA, che lo rappresenta e difende con delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 163/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, Prima Sezione Civile, emessa il 16/02/2005; depositata il 05/03/2005;
R.G.N.1398/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 marzo 2005 la Corte di appello di Genova ha rigettato l’appello confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio, sulle seguenti considerazioni:
1) gli eredi di G.T. avevano depositato nel termine semestrale – 27 febbraio 1994 – dalla dichiarata interruzione del processo – 17 settembre 1993 – l’atto di riassunzione;
2) L’udienza di comparizione era stata fissata dal giudice in data 6 luglio 2004 con termine per la notifica entro il 15 giugno 2004;
3) all’udienza fissata il difensore ha chiesto nuovo termine, ma essendo ormai decorso il termine semestrale di cui all’art. 305 c.p.c. correttamente e’ stata dichiarata l’estinzione del giudizio.
Ricorrono per cassazione E. e M.R. cui resiste B.L.. I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo i ricorrenti deducono: Violazione degli artt. 303, 305 c.p.c. e 291 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4".
Per la tempestivita’ della riassunzione del processo interrotto e’ sufficiente il deposito del ricorso, mentre la mancata osservanza del termine per la notifica di esso e del decreto di fissazione di udienza impone al giudice di assegnare un altro termine per la rinnovazione della notifica medesima.
Il motivo e’ fondato.
In tema di riassunzione del processo, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria, il rapporto processuale, quiescente, e’ ripristinato con integrale perfezionamento della riassunzione, e percio’ il termine di sei mesi, previsto dall’art. 305 cod. proc. civ., non svolge alcun ruolo nella successiva notifica del ricorso e dell’unito decreto, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, con la conseguenza che il vizio o la mancanza della notifica impongono al giudice, in applicazione analogica dell’art. 291 cod. proc. civ. di ordinarne la rinnovazione entro un termine perentorio, ed egli non puo’ dichiarare l’estinzione del processo se non all’esito del mancato rispetto di quest’ultimo, in base al combinato disposto dell’art. 291 c.p.c., u.c. e dell’art. 307 c.p.c., comma 3.
Pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per l’applicazione del principio suesposto.
Il giudice di rinvio provvedera’ altresi’ a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Genova.
Cosi’ deciso in Roma, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2010