Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.18720 del 16/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.V. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 44, presso lo studio dell’avvocato GIUSTI LUCA, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO ***** In persona del suo Amministratore e legale rappresentante C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 19, presso lo studio dell’avvocato RIITANO GIANLUCA, che io rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.M. *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 596/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 20/1/2005, depositata il 08/02/2005, R.G.N. 9929/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato BRUNO RIITANO per delega dell’Avvocato GIANLUCA RIITANO;

udite il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8 febbraio 2005 la Certe di appello di Roma confermava, rigettando l’appello principale proposto da P. V. e l’appello incidentale del Condominio *****, la sentenza del 27 maggio 2002, che aveva accolto la domanda del P.V. nei confronti del Condominio; aveva respinto la domanda del P.V. nei confronti di P.M. in relazione ai danni verificatisi in un terreno di proprieta’ dell’attore a seguito di infiltrazioni di acque meteoriche.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il P.V., affidandosi a quattro articolati motivi.

Resiste con controricorso il solo Condominio, che ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che, contrariamente a quanto eccepisce il resistente Condominio, il ricorso non e’ inammissibile per difetto di procura speciale perche’ dalla procura si evince che essa e’ stata rilasciata per questo giudizio.

1. – Con il primo motivo di natura processuale (violazione dell’art. 166 c.p.c. – costituzione tardiva del Condominio e deposito di documentazione, ovvero della CTP, senza contraddittorio, in fine causae, violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (art. 24 Cost. e art. 101 c.p.c.) il ricorrente lamenta la tardiva costituzione del Condominio, esattamente dieci anni dopo l’inizio del giudizio, violandosi cosi’ il principio del contraddittorio dal momento che il Condominio solo in sede di precisazione delle conclusioni deposito’ tra l’altro una perizia di parte.

Osserva il Collegio che la censura e’ inammissibile per carenza di interesse.

Di vero, la Corte territoriale ha respinto l’appello incidentale del Condominio sul presupposto che, pur ritenendo ammissibile la documentazione prodotta ed in specie la CTP, la stessa “non presenta elementi di maggiore attendibilita’ apprezzabili dal giudice” a fronte delle conclusioni adeguatamente motivate della CTU” (p. 3 e 4 sentenza impugnata).

2. – Con il secondo motivo il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione si duole della errata interpretazione della CTU relativamente al concetto di danno.

Questo motivo va disatteso poiche’ la Corte territoriale ha liquidato equitativamente il danno sulla base sia del fatte che il suo ammontare concreto, come quantificato dal CTU, era solo quello dovuto alle infiltrazioni e sulla circostanza che le opere necessarie per eliminare i danni prodotti dalle infiltrazioni (p. 4 sentenza impugnata) non avevano costituito oggetto di domanda non proposta nel giudizio che “anche in questa sede si limita a richiedere il risarcimento dei danni patiti” dalle infiltrazioni.

3. – Con il terzo motivo il ricorrente, sotto il profilo del difetto di motivazione, lamenta che erroneamente il giudice dell’appello abbia valutato la prova in merito alla mancata vendita del box danneggiato dalle infiltrazioni.

Il motivo si appalesa carente del requisito dell’autosufficienza perche’, a fronte dell’argomentare del giudice, che ha concluso per il difetto di totale prova circa la esistenza di un preliminare di vendita che sarebbe stato risolto a causa delle condizioni del locale, il ricorrente non allega, ne’ indica le cause della “restituzione della caparra” (p. 19 ricorso) ne’ il nesso causale tra le infiltrazioni e la risoluzione di quel preliminare.

4. – Con il quarto motivo, circa l’omesso esame di un punto decisivo della controversia in riferimento al mancato godimento dell’immobile, si deve osservare che tale omissione e’ meramente enunciata con il solo richiamo di giurisprudenza di merito, per cui esso va dichiarato inammissibile.

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2010

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