LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.M. (c.f. *****), G.S.
(c.f. *****), G.G. (c.f.
*****), G.F. (c.f. *****), nella qualita’ di eredi di G.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso l’avvocato COZZI ARIELLA, rappresentati e difesi dagli avvocati FORTE BRUNO, BALDASSINI ROCCO, giusta procura speciale per Notaio Domenico Antonio Morelli di Fondi – Rep. n. 37414 del 3.7.2007;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
e sul ricorso n. 28170/2007 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
M.M., G.S., G.G.;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 19/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale per quanto di ragione, con assorbimento del ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, M.M.A., G.S., G. e F., impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Roma, del 6-3-2006, che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di somma in favore di G. L., de cuius degli attuali ricorrenti, quale equa riparazione per irragionevole durata di procedimento.
Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che pure propone ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno riuniti i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Per ragioni sistematiche va esaminata dapprima il ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove si chiede dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso, per intervenuta decadenza L. n. 89 del 2001, ex art. 4 essendo trascorso il termine, riguardo alla conclusione del giudizio di cognizione davanti al Giudice amministrativo, pur perdurando procedimento di ottemperanza. Il ricorso, al riguardo, va accolto.
Questa Corte si e’ pronunciata a sezioni unite (Cass. S.u. n. 27365/09), escludendo il carattere unitario del giudizio di cognizione davanti al giudice amministrativo e di quello di ottemperanza, cosi’ come del giudizio di cognizione davanti al giudice ordinario e di quello di esecuzione. L’accoglimento del ricorso incidentale comporta necessariamente il rigetto di quello principale, che presupponeva l’inoperativita’ della decadenza.
Va cassata senza rinvio il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c..
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, considerato il contrasto giurisprudenziale, composto dalla predetta sentenza di questa Corte a sezioni unite.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale in parte qua; cassa il decreto impugnato senza rinvio; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimita’.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2010