LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 4166/2007 proposto da:
P.G. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 1, presso l’avvocato DE PAOLA Gabriele, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il 12/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/09/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO che chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, accolga il ricorso per manifesta fondatezza, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato nei confronti della Presidenza.
del consiglio e del Ministero dell’Economia, P.G. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Genova 20/10- 12/12/2005, che aveva rigettato la domanda dell’odierno ricorrente di pagamento di somma, quale equa riparazione del danno morale, derivante da irragionevole durata di procedimento.
Non si sono costituite la Presidenza del consiglio ed il Ministero dell’Economia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia, non legittimato in causa.
Va invece accolto il ricorso nei confronti della Presidenza del consiglio.
Il giudice a quo ha rigettato il ricorso, con riferimento alla “posta in gioco” del procedimento presupposto: esistenza di precedenti contrari all’assunto fatto valere in giudizio, consapevolezza da parte dell’odierno ricorrente della difficoltà di ottenere una pronuncia favorevole. Secondo giurisprudenza consolidata, la posta in gioco non ha diretta rilevanza, salvo indicazioni specifiche e circostanziate non fornite da controparte.
Va altresì precisato che, per orientamento altrettanto consolidato, il danno non patrimoniale, pur non potendosi ravvisare in re ipsa, è comunque conseguenza diretta e “normale” della violazione del termine ragionevole. Può decidersi nel merito: considerato che il procedimento de quo iniziò nel settembre 1998 e si concluse nel maggio 2003 dinanzi al TAR e che la durata ragionevole deve individuarsi in tre anni, il superamento del termine va ravvisato in un anno ed otto mesi.
Sulla base dei parametri usuali della CEDU e di questa Corte, può determinarsi il danno morale in Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), con interessi dalla domanda. Seguono la soccombenza le spese del giudizio di merito e del presente.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia; accoglie il ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio nei termini di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato; decidendo nel merito, condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per indennizzo, con interessi legali dalla domanda, e le spese del giudizio, che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 (cinquanta/00) per esborsi, Euro 313,00 (trecentotredici/00) per diritti ed Euro 420,00 (quattrocentoventi/00) per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; per il giudizio di legittimità in Euro 700,00 (settecento/00) per onorari ed Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010