Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.18816 del 20/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati TORTORELLA ANTONIETTA, CELENTANO GIOVANNI, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2381/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del 5.6.08, depositata il 17/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Nella causa promossa dal bracciante agricolo sopra indicato nei confronti dell’Inps per il ricalcolo dell’indennita’ di disoccupazione agricola per l’anno 2000 in base ai minimi contributivi previsti dalla contrattazione agricola provinciale, cosi’ come previsto dal D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 la Corte di Appello di Bari, con la sentenza qui impugnata, rilevava d’ufficio la decadenza dall’azione giudiziaria D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 come modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito in L. n. 438 del 1992. La Corte, premesso che il termine per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione deve considerarsi il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si e’ verificata la situazione indennizzabile (D.L. n. 338 del 1989, art. 7, comma 4 conv. in L. n. 389 del 1989) osservava che il 31.3.2001 era l’ultimo giorno utile per la domanda amministrativa e riteneva di conseguenza inammissibile, perche’ tardivo, il ricorso giudiziario proposto dopo il decorso del termine di un anno e 300 giorni previsto dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6 conv. in L. n. 166 del 1991 (nella specie il ricorso e’ stato proposto il 29.09.2004).

Avverso detta sentenza l’assicurato ha proposto ricorso con un motivo con il quale ha denunciato violazione delle norme di legge sopra citate.

L’Inps si e’ costituito con controricorso ed ha eccepito in via preliminare l’inammissibilita’ del ricorso perche’ tardivo.

L’eccezione e’ fondata e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Infatti, mentre la sentenza impugnata risulta depositata in data 17 giugno 2008, il ricorso risulta consegnato per notifica il 28 settembre 2009 e notificato in data 9 ottobre 2009, ben oltre il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 69 del 2009.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento in favore dell’INPS delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro trenta/00 per esborsi ed in Euro mille/00 per onorari, oltre accessori di legge, Cosi’ deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

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