Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.18919 del 31/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

a motivazione succinta sul ricorso iscritto al n. 963 R.G. anno 2009 proposto da:

V.N., elettivamente domiciliato in ROMA presso la cancelleria della Corte di Cassazione ed ivi rappresentato e difeso dall’avvocato PAPPALARDO Salvatore del Foro di Catania giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto UTG Catania – Ministero dell’Interno rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi 12;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 1019 cron. del Giudice di Pace di Catania depositato il 9.11.2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13.7.2010 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

sentito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di Pace di Catania, esaminando l’opposizione proposta dal cittadino delle ***** V.N. avverso l’atto 2.10.2007 con il quale il Prefetto di Catania aveva disposto la sua espulsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. B, per carenza del permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, con decreto 8.11.2008 ha rigettato il ricorso. Il giudice del merito nel decreto ha osservato: che il V. ex actis non aveva richiesto tempestivo rinnovo del permesso di soggiorno, nessuna responsabilità di tale contegno essendo attribuibile alla Questura, nè alcun elemento essendo stato addotto a giustificare come forza maggiore tale omissione.

Per la cassazione di tale decreto V.N. ha proposto ricorso il 10/1/2009 – al quale gli intimati hanno opposto difese con atto del 4.3.2009 – lamentando in unico motivo violazioni di legge ed abnormità della decisione, questa avendo postulato che il richiedente il permesso di soggiorno dovesse attivarsi egli stesso per accedere agli uffici onde appurare la esistenza della decisione anzichè affermare che sarebbe stato onere del Questore comunicare il provvedimento sul p.d.s.: in concreto non vi sarebbe stata alcuna inerzia dell’interessato ad istare per il rinnovo alla scadenza, di contro essendo stata proposta la richiesta di rinnovo. Di qui la violazione del principio di cui alle S.U. 7892 del 2003. Il Collegio ha disposto redazione della motivazione in forma succinta, stante la presenza di precedenti di questa Corte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., disposizione non più applicabile ai soli ricorsi proposti avverso decisioni pubblicate dal 4.7.2009 (Cass. n. 7117 del 2010).

Nella specie il requisito in discorso era imposto dalla denunzia, come esplicitato in rubrica, di violazioni di legge sostanziale (la L. n. 241 del 1990, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 3 e il D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3).

La carenza del quesito di diritto riveste carattere assorbente di ogni altro rilievo (Cass. n. 5447 del 2010).

La cogenza della disposizione sui requisito in parola esclude, come sempre affermato da questa Corte, la sua desumibilità dal testo del motivo (S.U. 19444 e 3965 del 2009; Cass. n. 8463 del 2009).

Le spese del giudizio si compensano posto che il controricorso non contiene difese sulla impugnazione ma una breve formula di stile e che il Patrocinio Erariale non ha svolto difese orali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

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