Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.18930 del 31/08/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24005/2008 proposto da:

FALLIMENTO N. ***** DI C.V. (C.F.

*****), in persona del Curatore Dott. T.

A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 272, presso l’avvocato BARBA DAVIDE, rappresentato e difeso dall’avvocato CORVINO Mirella, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BIPOP CARIRE S.P.A. (C.F. *****);

– intimata –

avverso la sentenza n. 824/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/07/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

IN FATTO E IN DIRITTO Il curatore del fallimento di C.V. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 824/2008 della Corte d’appello di Napoli pronunciata nella causa introdotta innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. con atto 6.12.2002.

L’intimata BIPOP CARIRE S.P.A. non ha spiegato attività difensiva.

Il ricorrente ha depositato istanza con cui chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo intervenuto un accordo transattivo con la controparte, autorizzato dal Tribunale fallimentare, di cui è prova in atti.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla sua definizione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472