LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19892/2005 proposto da:
M.D. *****, D.G.F.
*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VIGNA MURATA 1, presso lo studio dell’avvocato CARRUBA CORRADO, rappresentati e difesi dall’avvocato CAPRIOLI Giovanni giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
ITALFONDIARIO S.P.A. (già ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO S.P.A.) ***** in persona del Direttore Generale Dott. S.M.
N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 278, presso lo studio dell’avvocato SILVESTRI Massimo, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 231/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE, Sezione Prima Civile, emessa il 23/2/2005, depositata il 19/04/2005, R.G.N. 785/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
FATTO E DIRITTO
Premesso che D.G.F. e M.D. hanno proposto ricorso per cassazione il 1 luglio 2005 rei confronti dell’Istituto Italiano di Credito Fondiario avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 19 aprile 2005 e che l’intimato ha svolto attività difensiva;
rilevato che i ricorrenti, con atto sottoscritto dal difensore, hanno rinunciato al ricorso e che il controricorrente ed il suo difensore hanno accettato;
visto l’art. 390 cod. proc. civ. e art. 391 cod. proc. civ., u.c.;
su conforme richiesta del P.M..
P.Q.M.
LA CORTE dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione per rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2010