Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19030 del 03/09/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 416/2009 proposto da:

P.O. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PUBLIO ELIO 13/A, presso l’avvocato CASSIA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato RENNA Alessandro, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 144/2008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositato il 03/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/06/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. FELICETTI: si propone la fissazione del ricorso in Camera di consiglio.

RITENUTO IN FATTO

che P.O. ha impugnato un decreto della Corte d’appello di Potenza di revoca dell’ammissione anticipata al “gratuito patrocinio” del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 126, in proprio favore, depositato il 12 novembre 2008 relativo a un procedimento avente a oggetto una domanda ex lege n. 89 del 2001;

che il ricorso non risulta notificato ad alcuno ed è stato fissato per l’esame in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

che i procedimenti relativi all’ammissione al patrocinio a spese delle Stato introducono un procedimento di natura civile nel quale la controparte rispetto all’istante è l’amministrazione finanziaria (Cass. 23 settembre 2005, n. 18670; 21 maggio 2005, n. 15323), secondo quanto si evince dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 99, 113 e 127;

che, pertanto, il ricorso per cassazione deve essere proposto secondo le regole e forme previste dal codice di procedura civile, con la sua notifica nei termini di legge alla controparte legittimata;

che pertanto, non essendo stato notificato, esso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2010

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