Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.19079 del 06/09/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M. (c.f. *****), domiciliato a ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il 09/04/2008; n. 2077/07 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso come da verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, C.M. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 15-01- 2008, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione spese giudiziali. Non ha svolto attivita’ difensiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appaiono manifestamente infondate le questioni di legittimita’ costituzionale sollevate dal P.G. in udienza sulle quali, in sostanza, questa Corte si e’ gia’ pronunciata (tra le altre Cass. N. 10415 del 2009).

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009). Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilita’ di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001, (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009). Il Giudice a quo non ha correttamente determinato il danno morale in conformita’ ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 9.900,00; procedimento presupposto: novembre 1987 – pendente alla data del deposito del ricorso, giugno 2007; durata ragionevole 3 anni).

Quanto alle spese giudiziali il Giudice a quo le ha compensate parzialmente, in modo non corretto, richiamando il comportamento processuale dell’amministrazione. Esse dovranno essere poste a carico del Ministero e riliquidate, tenendo conto dei minimi tariffari.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, puo’ procedersi ad una determinazione del danno per l’importo di Euro 15.750,00, per un ritardo di 16 anni e 7 mesi, con riliquidazione delle spese del giudizio di merito, come indicato in dispositivo.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

PQM

LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento della somma di 15.750,00 per indennizzo, con interessi dalla domanda, e delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 900,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario; per il presente giudizio di legittimita’, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in Euro 1.000,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010

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