LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
K.V., con domicilio eletto in Roma, Via Trionfale n. 5697, presso l’Avv. IOPPOLI Cesare che la rappresenta e difende coma da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA;
– intimata –
per la cassazione del decreto del Giudice di pace di Roma depositato in data 17 aprile 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
K.V. ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale è stata respinta l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione emesso in data dal Prefetto del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13.
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.
La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si censura l’omesso rilievo da parte del giudice del merito del vizio di motivazione che renderebbe illegittimo il decreto prefettizio di espulsione.
Poichè dunque il ricorso attiene al contenuto del citato provvedimento del Prefetto che il giudice non avrebbe correttamente valutato sarebbe stato necessario, indicare specificatamente tale documento come rilevante per il giudizio, posto che l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), impone, a pena di inammissibilità, “la specifica indicazione …dei documenti … su i quali il ricorso si fonda” indicando le modalità di produzione e l’avvenuto deposito, in ossequio al principio annunciato dalla Corte secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, novellato da D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità dei ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione dei documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso” (Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010).
Poichè alle richieste formalità il ricorrente si è sottratto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010