Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19119 del 06/09/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30148/2008 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI CONCIATORI 3, presso lo studio dell’avvocato CIPOLLETTI FABRIZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUNTI Mauro, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2007 della Commissione Tributaria Regionale di FIRENZE del 26.6.07, depositata il 29/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO.

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, in cui la parte erariale ha resistito con controricorso, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La contribuente ricorre avverso la sentenza che, respingendone sul punto l’appello, ha ritenuto tempestiva la rettifica dell’Ufficio, in quanto all’atto della presentazione della denuncia di successione, in data 9 dicembre 1996 (e non 2006 come per mero errore indicato nella sentenza impugnata), sicchè all’atto dell’entrata in vigore del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, non era stato ancora notificato l’avviso di liquidazione dell’imposta principale e non era, quindi, iniziato il decorso del termine per l’esercizio del potere di rettifica come delineato dalla nuova norma.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la decisione è in armonia con il principio affermato da Cass. 13494/09, non contraddetta sul punto rilevante ai fini della presente controversia da Cass. 6962/08 e Cass. 27016/07, secondo cui l’art. 10 del richiamato D.L. n. 323 del 2006, ha natura mista: da un lato, disciplinando una modalità del potere di accertamento d’ufficio, è norma di azione a carattere processuale, con l’efficacia temporale derivante del principio tempus regit actum, cosicchè ogni dilazione del termine iniziale si traduce in una proroga del termine di decadenza; dall’altro è norma di relazione, perchè il risultato dell’esercizio del potere di accertamento deve essere portato a conoscenza del contribuente entro il termine fissato dalla norma, cosicchè la proroga del termine inizialmente previsto è consentita solo se tale termine non è ancora scaduto. Ne consegue che le rettifiche delle dichiarazioni di successione presentate prima del 20 giugno 1996 debbono essere notificate, mediante avviso, entro il termine di due anni dal pagamento dell’imposta principale, purchè non sia scaduto il termine biennale di decadenza decorrente dalla notificazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta principale.

Si propone la trattazione in Camera di consiglio, con rigetto del ricorso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010

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