LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17037-2007 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONSERRATO 34, presso lo studio dell’avvocato GOLINO SILVIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUARDAMAGNA AGOSTINO, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI *****;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. R.G. 1701/07 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 08/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.
FATTO E DIRITTO
In relazione al regolamento di competenza in esame è stata attivata procedura ex art. 375 c.p.c.. Il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ha espresso l’avviso nel senso della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza dei quesiti.
Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore della parte.
All’udienza camerale la Procura Generale nulla ha osservato in contrario.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale e l’avviso espresso dal consigliere relatore nella relazione che di seguito integralmente si riporta:
Parte ricorrente propone ricorso per regolamento di competenza avverso la decisione su indicata con la quale il Tribunale di Milano respingeva l’eccezione di incompetenza sollevata dalla stessa odierna parte ricorrente convenuta in giudizio dal condominio di *****, che aveva chiesto accertarsi l’illegittima occupazione di spazi condominiali con rilascio del terrazzino- ballatoio Comune e demolizione della veranda costruita in aderenza al muro condominiale.
L’odierna parte ricorrente, nel sollevare l’eccezione di incompetenza indicando come competente il Giudice di Pace ex art. 7 c.p.c., afferma che la controversia avrebbe riguardato la modalità di utilizzo delle parti comuni dell’edificio, materia questa riservata alla competenza del Giudice di Pace. Esclude che il ballatoio in questione possa essere considerato bene Comune ai sensi dell’art. 1117 c.c. per essere “per le sue obiettive ragioni strutturali, oggetto di uso del godimento esclusivo da parte dei proprietari degli appartamenti posti al quinto piano”. Sostiene, inoltre, che, in ogni caso, il suo comportamento doveva ritenersi legittimo ai sensi dell’art. 1102 c.c. e dell’art. 1120 c.c.. Non vi sarebbe occupazione del ballatoio con masserizie, nè l’opera realizzata impedirebbe ad altri condomini di farne uso secondo il loro preteso diritto. Il manufatto realizzato, infine, non poteva qualificarsi come innovazione, nè lo stesso aveva alterato il decoro architettonico dello stabile.
Parte ricorrente articola un unico motivo di ricorso col quale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 c.p.c., illustrandolo con richiami alla giurisprudenza di questa Corte in materia.
Osserva che non viene messo in discussione nè il diritto del condomino di fruire del ballatoio, nè la circostanza secondo la quale io stesso avrebbe precluso ad altri il pari uso, mentre la apposizione di masserizie e l’installazione di una vetrata mobile non potevano che riguardare le modalità d’uso dei beni comuni.
Il ricorrente non formula alcun quesito di diritto.
Il ricorso è privo dei quesiti di diritto previsti dall’art. 366 bis c.p.c.. L’istanza è, quindi, inammissibile in relazione al principio già affermato da questa Corte con ordinanza n. 6278 del 2007, che ha affermate “Il ricorso per regolamento di competenza deve recare, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 366-bis, l’indicazione del quesito di diritto; infatti, non solo al regolamento di competenza si applicano, ove non diversamente disposto, le norme generali sul ricorso per cassazione, ma l’art. 380 ter cod. proc. civ., sul procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza, rinvia all’art. 375 cod. proc. civ. che, a sua volta, espressamente prevede la pronuncia in camera di consiglio per difetto dei requisiti previsti dall’art. 366 bis cod. proc. civ.)”.
Nè possono essere condivise le considerazioni esposte nella memoria depositata, nella quale si sostiene che il ricorrente “in seno all’illustrazione del motivo sul quale il ricorso si fonda, ha chiaramente (seppure non solennemente) esposto il correlato quesito”, ulteriormente precisando che tale quesito sarebbe stato “esplicitato negli ultimi due capoversi dell’unico paragrafo in diritto alla fine dell’esposizione del motivo di ricorso e riassunto nel paragrafo conclusivo dopo l’asterisco al fine di conferirgli idonea rilevanza anche visiva”.
Nei passi indicati dal ricorrente non si fa che richiamare le ragioni che secondo principi giurisprudenziali citati porterebbero all’accoglimento del ricorso. Manca invece il quesito di diritto, così come inteso dalla giurisprudenza di questa Corte, che deve necessariamente contenere, sintetizzandola, l’indicazione della questione di diritto controversa e la formulazione del diverso principio di diritto – rispetto a quello che è alla base del provvedimento impugnato, in modo da circoscrivere l’oggetto della pronuncia della Corte nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso.
La conferma nei sensi che precedono delle ragioni d’inammissibilità evidenziate nella relazione è, d’altro canto, espressa solo ad abundantiam, poichè l’istanza va dichiarata inammissibile anche – ed anzi preliminarmente -per diversa e più pregnante ragione.
La decisione impugnata, infatti, non è una sentenza o, comunque, un provvedimento definitivo sulla competenza, bensì un provvedimento istruttoria non definitivo, adottato senza previa precisazione delle conclusioni delle parti sul punto e, pertanto, non impugnabile col regolamento di competenza (SU 2002 n. 17549).
Il regolamento di competenza proposto è quindi inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il proposto regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010