Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1918 del 28/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20123-2007 proposto da:

V.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato VALLE RANIERO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 32197/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA del 22.6.06, depositata il 26/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente, V.F.M., impugna la sentenza del Giudice di Pace Roma n. 32197 del 2006 (pubblicata il 26/6/06) nei confronti del Comune di Roma. Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Attivata procedura ex art. 375 c.p.c..

Il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ha espresso l’avviso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

La relazione è stata comunicata ai Pubblico Ministero e notificata al difensore della parte.

All’udienza camerale la Procura Generale nulla ha osservato.

Non sono state depositate memorie.

La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale e l’avviso espresso dal consigliere relatore nella relazione che di seguito integralmente si riporta:

“Si tratta di ricorso avverso sentenza del giudice di pace, resa all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa della L. n. 689 del 1981, ex art. 23, pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentenze (appello e non ricorso per Cassazione).

Il ricorso è stato, quindi, proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile in Cassazione.

Infatti, l’art. 26, citato D.Lgs. ha abrogato la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., che consentiva l’immediata ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto art. 23, e ne ha previsto (modificando il comma 5, art. 23 citato) l’appellabilità. Il successivo articolo 27 di tale decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al quinto comma, che tale nuova disciplina si applica “alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il decreto legislativo in questione è stato pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 2006 ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo (il 2 marzo 2006). Il provvedimento oggi impugnato per Cassazione rientra nella previsione della disciplina transitoria appena richiamata con la conseguenza che il regime delle impugnazioni è quello dettata dal nuovo testo della L. n. 689 del 1981, art. 23 (appello e non ricorso per cassazione)”.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per essere soggetto ad appello e non a ricorso per cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472