Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1931 del 28/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7830-2007 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAZZOLI 6, presso lo studio dell’avvocato CONDEMI MORABITO LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAONE MARIO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 119, presso lo studio dell’avvocato CICCHIELLO FRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato ESPOSITO RAFFAELE, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2052/2 006 del TRIBUNALE di LATINA del 16/10/06, depositata il 14/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato Paone Mario, difensore della ricorrente che si riporta agli scritti insistendo nei motivi di ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCO PIVETTI che conferma la relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente, F.S., impugna la sentenza del Tribunale Latina n. 2052 del 2006 depositata 14 novembre 2006.

Resiste con controricorso la parte intimata, D.C.A..

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti. Parte resistente ha depositato memoria.

All’udienza in camera di consiglio la Procura Generale concludeva in senso conforme alla relazione del consigliere relatore, mentre parte ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso o per la sua trattazione in pubblica udienza.

La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale e l’avviso del consigliere relatore, che di seguito si riporta, il quale non sono state rivolte critiche di sorta.

“Il ricorso, guanto alla formulazione dei quesiti, non appare rispondente alle prescrizioni contenute nell’art. 366 bis c.p.c..

Infatti, il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto ratione temporis (vedi art. 27, secondo comma, decreto legislativo 2006 n. 40) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente per quel che rileva, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6, citato D.Lgs.) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto e nel caso di cui al 5 con la chiara indicazione del fatto controverso.

L’impugnazione in esame, pur deducendo nei motivi cui è affidata, violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali non contiene la formulazione di alcun quesito di diritto, che deve essere esplicita, non potendosi essa ricavare dal contesto dal contesto del mezzo di impugnazione (Cass. SU 2007 n. 7258).

Altrettanto è da dirsi per le censure sollevate con riferimento a vizi di motivazione, che non appaiono correttamente formulate, atteso che la loro esposizione non si conclude con un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità, in conformità con l’orientamento espresso di recente dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 del 2007”.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 2.000,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472