Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.19447 del 13/09/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. VITRONE Ugo – Consigliere –

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11303-2008 proposto da:

C.M. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato PANARITI PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STORTI DANIELE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositato il 29/03/2007; n. 339/06 E.R.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2010 dal Presidente Dott.ssa MARIA GABRIELLA LUCCIOLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 29 marzo 2007 la Corte di Appello di L’Aquila ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare a C. M. la somma di Euro 8.000,00 a titolo di equa riparazione per la irragionevole durata del processo, oltre alle spese processuali.

Il giudizio, introdotto dinanzi al Tribunale di Macerata con citazione del 1 settembre 1988 diretta alla risoluzione di un contratto di compravendita ed al risarcimento del danno, era stato definito con sentenza dello stesso tribunale depositata il 15 settembre 2005.

Il C. ha chiesto la cassazione del decreto con ricorso notificato il 15 aprile 2008.

Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La cassazione del decreto è chiesta in base a due motivi. Il primo denunzia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 6 par.

1, della CEDU e dei parametri adottati dalla Corte europea in materia di indennizzo del danno non patrimoniale e riguarda la misura dell’indennizzo; il secondo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di liquidazione degli interessi dalla domanda.

I motivi sono conclusi da quesito.

E’ chiesta la pronuncia in merito.

II ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

Costituisce orientamento consolidato di questa Suprema Corte che ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo i criteri di determinazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo, la quale con decisioni adottate a carico dell’Italia ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno il parametro di riferimento per la quantificazione dell’indennizzo, cui il giudice nazionale può apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali l’entità della “posta in gioco”, il “numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento”, il comportamento della parte istante), purchè motivate e non irragionevoli (v. per tutte Cass. 2009 n. 6039; 2009 n. 4572; 2009 n. 3515; 2008 n. 6898).

Sulla base di tali principi il decreto impugnato deve essere cassato, per aver fissato in misura irragionevolmente inferiore ai parametri CEDU l’importo annuo dell’indennizzo. Il secondo motivo resta logicamente assorbito.

Non ravvisandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito. Ritenuta una eccedenza di quattordici anni rispetto alla durata ragionevole del processo, protrattosi per diciassette anni, va liquidato l’indennizzo per danno non patrimoniale, tenuto conto della natura della causa e della posta in gioco, in Euro 750,00 annui per i primi tre anni di ritardo ed in Euro 1.000,00 annui per il restante periodo, e così in complessivi Euro 13.250,00, con gli interessi legali dalla domanda.

Il Ministero della Giustizia va pertanto condannato al pagamento delle spese della fase di merito e di questo giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 13.250,00, con gli interessi legali dalla domanda. Condanna altresì il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1.250,00, di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorari, e di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 8.00,00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.

Dispone che la cancelleria dia le comunicazioni previste dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

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