Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.19607 del 16/09/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.O., rappresentato e difeso dall’avv. Di Nardo Antonella e dall’avv. Pala Giuseppe, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma in via Tevere n. 46/A;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e presso di essa domiciliati in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 209/66/04, depositata il 21 dicembre 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di *****, ha negato a M.O., commercialista, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001 sui compensi percepiti “per gli incarichi in consigli di amministrazione e collegi sindacali”, ritenendo sussistenti i presupposti per l’assoggettamento di tale attività all’imposta, atteso che dal quadro RE era possibile rilevare la presenza di apprezzabili compensi libero professionali, tutt’altro che insignificanti e modesti, sintomatici di organizzazione adeguata”.

Nei confronti della decisione il contribuente propone ricorso per cassazione.

L’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze resistono con controricorso.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente, denunciando la violazione della normativa istitutiva dell’ISAP sotto il profilo del presupposto impositivo, costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, nonchè vizio di motivazione, deduce che l’attività professionale oggetto del giudizio viene svolta – a latere dell’attività principale di commercialista all’interno di uno studio associato, assoggettata a separata tassazione – da esso contribuente per incarichi di membro di collegi sindacali o in consigli di amministrazione, senza l’ausilio di personale dipendente nè di collaboratori, e senza avvalersi della benchè minima organizzazione, come accertato dal giudice di primo grado.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha infatti affermato che “in tema di IRAP, il combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c), art. 8, facendo riferimento, per la determinazione della base imponibile, alla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e quello dei costi sostenuti inerenti alle attività di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, senza menzionare quelle di cui al comma 2, lett. a), della medesima disposizione, esclude l’assoggettabilita ad imposizione di quella parte di reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l’attività professionale intellettuale di dottore commercialista, abbia prodotto, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una banca” (Cass. n. 10594 del 2007), e, più in generale dei “redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazione o altri enti con o senza personalità giuridica”, nei termini stabiliti dal detto D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 2, lett. a).

La ratio decidendi della sentenza impugnata, d’altronde – che ha ritenuto nella specie “sintomatici di organizzazione adeguata” solamente “apprezzabili compensi libero-professionali, tutt’altro che insignificanti e modesti, desunti dal quadro RE delle dichiarazioni dei redditi -, non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

Si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

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