Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19619 del 16/09/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Base Spa in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., elettivamente dom.ta in Roma, via Francesco Denza n. 50/a, presso lo studio dell’avv. Laurenti Lucio, che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente dall’avv. Boninsegni Gaddo e avv. Giovanni Fontana del Foro di Firenze giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 121/20/07;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo.

FATTO E DIRITTO

Premesso che il relatore ha depositato la seguente relazione: “1) La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 121/20/07, depositata il 25.10.2007, con la quale è stato respinto l’appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado della CTP di Roma con cui era stato dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso della contribuente avverso il la cartella con cui il Ministero aveva provveduto al recupero coattivo di un credito. Il Ministero si è costituito con controricorso;

2) La ricorrente ha proposto due motivi, articolati, il primo, per omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia; il secondo per omessa motivazione su uno specifico punto decisivo della controversia, entrambi quindi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 5.

Il ricorso è inammissibile. Ed invero, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, devono contenere a pena di inammissibilità un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione, sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008, Sez. Un. 558/09).

Nel caso di specie, entrambi i motivi non sono stati conclusi con la formulazione del prescritto momento di sintesi. Tutto ciò premesso, in difetto dei requisiti richiesti, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”.

considerato che il Collegio ha condiviso le considerazioni contenute nella relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori;

ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che nessun elemento di segno contrario, alla luce del principio generale “tempus regit actum” può essere tratto dall’esame della memoria ex art. 378 c.p.c., in cui la ricorrente ha dedotto che “la dichiarazione di inammissibilità sarebbe contraria alla ratio legis vigente” a ragione della sopravvenuta abrogazione dell’art. 366 bis;

ritenuto che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, in favore del resistente, che liquida in Euro 6.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

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