Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.1963 del 28/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace di Santa Teresa di Riva, con provvedimento n. R.G. 3/08, del 23.5.08, nel procedimento pendente fra:

T.R.;

MINISTERO DELL’INTERNO – Sezione di Polizia Stradale di Messina;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente: il P.G., in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il giudice di pace di Santa Teresa di Riva ha formulato istanza di regolamento di competenza d’ufficio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa instaurato da T. R. avverso il Ministero dell’Interno; considerato che il T. aveva proposto il ricorso avanti al giudice di pace di Alì Terme, il quale aveva rimesso la causa per competenza territoriale all’omologo ufficio di Santa Teresa di Riva;

rilevato che è stata depositata relazione ex art 380 bis c.p.c.;

Ritenuto che il ricorso per regolamento di competenza d’ufficio deve essere comunicato alle parti costituite nel processo nel quale è sollevata l’istanza dal giudice rimettente;

Rilevato che non consta in atti prova di tale adempimento ove eseguito – e comunque da eseguire ove non sia stato ancora espletato.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, mandando la Cancelleria per acquisire prova della comunicazione alle parti dell’avvenuta proposizione dell’istanza di regolamento di competenza d’ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472