LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20393/2006 proposto da:
D.P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA Sergio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1145/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 29/06/2005 R.G.N. 383/05;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;
udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO LUIGI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. la Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza di prime cure, rigettava la domanda proposta da D.P.E. avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati dalla stessa con Poste Italiane s.p.a.;
2. per la cassazione di tale sentenza D.P.E. ha proposto ricorso illustrato da memoria; Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso pure illustrato da memoria;
3. come si evince dalla sentenza impugnata la ricorrente è stata assunta con vari contratti a termine, il primo dei quali si è protratto nel periodo 2 luglio 2001 – 30 settembre 2001; tale contratto è stato stipulato a norma dell’art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001, per esigenze straordinarie conseguenti a processi di riorganizzazione nonchè a fronte della necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno/settembre;
la Corte territoriale ha ritenuto la legittimità del termine apposto al suddetto contratto avendo osservato in primo luogo che non vi era incompatibilità o contraddittorietà logica tra le due motivazioni poste alla base del suddetto contratto; sotto altro profilo ha ritenuto dimostrato il dato costituito dalle numerose assenze per ferie del personale assunto a tempo indeterminato nel periodo in contestazione e la conseguente esigenza di assicurare il normale svolgimento del servizio facendo ricorso ad assunzioni a tempo determinato; ha ritenuto infine non necessaria ai fini della legittimità dell’apposizione del termine, l’indicazione, nel contratto di assunzione, del nominativo del dipendente;
col primo motivo di ricorso D.P.E. contesta la statuizione della sentenza impugnata concernente la legittimità del suddetto contratto denunciando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e della L. n. 56 del 1987, art. 23 e vizio di motivazione per avere la Corte Territoriale omesso di affrontare la questione concernente l’avvenuto superamento della percentuale del 5% di assunzioni a tempo indeterminato prevista dal contratto collettivo;
tale questione era stata ritualmente proposta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ribadita in grado di appello;
il motivo è fondato;
questa Corte (Cass. 19 gennaio 2010 n. 839) ha recentemente chiarito che, nel regime di cui alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, la facoltà delle organizzazioni sindacali di individuare ulteriori ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro è subordinata dall’art. 23 alla determinazione delle percentuali di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine sul totale dei dipendenti; pertanto, non è sufficiente l’indicazione del numero massimo di contratti a termine, occorrendo altresì, a garanzia di trasparenza ed a pena di invalidità dell’apposizione del termine nei contratti stipulati in base all’ipotesi individuata ex art. 23 citato, l’indicazione del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, sì da potersi verificare il rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine; l’onere della prova dell’osservanza di detto rapporto è a carico del datore di lavoro, in base alle regole di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 3, secondo cui incombe al datore di lavoro dimostrare l’obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro;
nel caso di specie, nel quale la questione del rispetto della clausola di contingentamento delle assunzioni a termine – 5% del numero dei lavoratori in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente nell’ambito della stessa regione – prevista dal c.c.n.l. 11 gennaio 2001 (in base al quale il contratto in esame è stato stipulato), è stata ritualmente proposta fin dal giudizio di primo grado, e riproposta in grado di appello, ha errato la Corte di merito nell’omettere di esaminare tale questione;
l’accoglimento del primo motivo induce a considerare assorbiti i restanti;
la sentenza deve essere pertanto cassata in relazione al motivo accolto con conseguente rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvedere sulla base dei principi sopra enunciati;
lo stesso giudice provvedere, inoltre, sulle spese del giudizio di cassazione i sensi dell’art. 385 cod. proc. civ..
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Genova.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010