Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19854 del 20/09/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28804/2008 proposto da:

T.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3747/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2010 dal Consigliere Dott. CULTRERA Maria Rosaria;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. CULTRERA: il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

FATTO E DIRITTO

L’avv. Marra Alfonso Luigi chiede correggersi ai sensi dell’art. 287 c.p.c. la sentenza di questa Corte n. 3747/08 che nel pronunciare condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento al pagamento delle spese giudiziali ha indicato antistatario l’avv. Ferrante, nei cui confronti ha disposto l’attribuzione.

Il relatore designato ha rimesso il ricorso nella Camera di Consiglio perchè venga corretto nei termini richiesti dal ricorrente ed il Collegio, riscontrato il denunciato errore, dispone che la sentenza n. 3747/2008 di questa Corte deve essere corretta nel senso che nel dispositivo devesi leggere “condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese giudiziali con attribuzione all’Avv. Alfonso Luigi Marra”.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (cfr. Cass. S.U. n. 9438/2002). Il presente provvedimento ha infatti natura amministrativa e non giurisdizionale, mirando a rendere aderente la formula al contenuto della decisione, ponendo rimedio ad un errore solo formale, estraneo al decisum in quanto determinato da una divergenza evidente e facilmente individuabile, che lascia immutata la conclusione adottata (cfr. Cass. n. 8060/07).

PQM

Accoglie il ricorso, e dispone la correzione della sentenza in esame n. 3747/2008 senso che nel dispositivo devesi leggere ed intendere “condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese giudiziali con attribuzione all’Avv. Alfonso Luigi Marra”.

Manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale dell’atto.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

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