LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 97, presso lo studio dell’avvocato BONETTI MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato BROGI FRANCO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 521/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del 17/05/07, depositata il 07/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. RAGONESI Vittorio;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. DESTRO Carlo.
La Corte:
OSSERVA che L.M. ha proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Genova dep. in data 7.6.07 con cui veniva accolto parzialmente il ricorso per l’ottenimento dell’equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001;
che l’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso;
che il L. ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
che il P.G ha chiesto che il processo venga dichiarato estinto;
che il processo va pertanto dichiarato estinto per rinuncia con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro mille/00 per onorari oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010.