Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.19880 del 20/09/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7704-2008 proposto da:

M.C. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso l’avvocato PALMERI GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato D’ASARO GIACOMO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositato il 19/09/2007, n. 94/07 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato CARLA GAMBARDELLA, con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA AURELIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 1.02.2007, M.C. adiva la Corte di appello di Palermo chiedendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrisponderle l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 28.06 – 19.09.2007, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, respingeva la domanda della M., compensando le spese processuali. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che la M. aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito (quantificato in Euro 41.000,00 oltre accessori) per effetto dell’irragionevole durata del processo da lei introdotto con ricorso depositato il 4.10.1962, dinanzi alla Corte dei Conti, sezione speciale pensioni di guerra e definito con sentenza sfavorevole depositata il 20.11.2006;

– che con il suddetto processo la ricorrente, aveva impugnato il decreto ministeriale con cui le era stata negata la pensione privilegiata tabellare, previa esclusione della dipendenza da causa di servizio dell’infermità (“TBC polmonare cronica”) che aveva comportato la morte del coniuge B.R.;

– che dall’esame della sentenza della Corte dei Conti, non impugnata, emergeva che la M. aveva introdotto il giudizio pur essendo consapevole della totale infondatezza della sua pretesa, posto che:

– l’esclusione della dipendenza dell’infermità da causa di servizio era stata affermata dalla CMO presso l’OM di Palermo, sul rilievo anche che essa era insorta dopo circa tre anni dal congedo dal servizio militare, protrattosi solo per un breve periodo (dal 3.09.1947 al 3.10.1947) e senza che fossero risultati nessi di consequenzialità;

– il giudizio di detta Commissione era stato integralmente confermato nel 1959 dalla Commissione di seconda istanza;

– per l’insussistenza del nesso causale si era anche espresso il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie;

– le valutazioni medico-legali erano state accettate dalla ricorrente;

– che, dunque, la M. aveva proposto una lite temeraria, incompatibile con l’ansia connessa all’incertezza sull’esito del processo, sicchè doveva escludersi la sussistenza del lamentato danno morale.

Avverso questo decreto la M. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 14-17.03.2008, affidato ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la M. denunzia e conclusivamente formula il seguente quesito di diritto “In base alla L. n. 89 del 2001, art. 2 ed all’art. 6 della CEDU, il diritto al risarcimento del danno morale conseguente alla irragionevole durata di un giudizio compete al soggetto che lo abbia proposto, a prescindere dal suo esito?”. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto il formulato quesito di diritto non è pertinente rispetto al decisum.

Il rigetto della domanda di equa riparazione non si è fondato sull’esito (sfavorevole) del processo presupposto ma sulla ritenuta originaria consapevolezza da parte della M. della inconsistenza delle tesi da lei sollevate in causa, e, dunque, sulla mancanza di una sua condizione soggettiva di incertezza circa l’esito del processo, impediente il determinarsi di uno stato di disagio e di afflizione da incongruo ritardo di definizione. Atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

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