Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.20020 del 22/09/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 17491/06 proposto da:

COMUNE di ERCOLANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Fogliano n. 35, presso l’avv. Alfredo Pieretti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Soria Sergio e Andrea Scognamiglio giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ed AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio di Napoli *****;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 183/28/05, depositata il 17 ottobre 2005.

e sul ricorso n. 17492/06 proposto da:

COMUNE di ERCOLANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Fogliano n. 35, presso l’avv. Alfredo Pieretti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Soria e Andrea Scognamiglio giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ed AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio di Napoli *****;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 182/28/05, depositata il 17 ottobre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 giugno 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;

udito l’Avvocato dello Stato Paolo Gentili per gli intimati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DE NUNZIO Wladimiro, il quale ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo di entrambi i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Comune di Ercolano propone ricorso per cassazione (r.g.n. 17491/06), sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 183/28/05 del 17 ottobre 2005: con essa, da un lato, è stato rigettato l’appello del Comune contro la sentenza di primo grado, che aveva accolto in parte – riducendo il quantum della pretesa tributaria all’entità di cui al relativo avviso di liquidazione – il ricorso dello stesso Comune avverso la cartella di pagamento, notificata nel 2001, con cui l’Agenzia delle entrate aveva richiesto il pagamento dell’imposta di registro, con sanzioni e interessi, in relazione a sentenza del Tribunale di Napoli del 1993 di condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti da una società per illegittima detenzione di alloggi requisiti dal ricorrente e non restituiti alla scadenza;

dall’altro, è stato rigettato il ricorso proposto dallo stesso Comune avverso il provvedimento dell’Ufficio di diniego dell’istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 presentata dal ricorrente nel corso del giudizio di appello.

2. Lo stesso Comune di Ercolano propone altresì ricorso per cassazione (r.g.n. 17492/06), sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 182/28/05, anch’essa del 17 ottobre 2005, con la quale, analogamente alla coeva sentenza sopra citata, da un lato, è stato rigettato l’appello del Comune contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di liquidazione -notificato nel 2001 in sostituzione di altro precedente – con cui l’Agenzia delle entrate aveva richiesto il pagamento dell’imposta di registro, con sanzioni e interessi, in relazione alla summenzionata sentenza del Tribunale di Napoli, e, dall’altro, è stato rigettato il ricorso proposto dal Comune avverso il provvedimento dell’Ufficio di diniego dell’istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 presentata dal ricorrente nel corso del giudizio di appello.

3. All’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 6 aprile 2009, per la quale i ricorsi erano stati originariamente fissati, questa Corte ha ordinato la rinnovazione della notifica dei ricorsi all’Agenzia delle entrate presso la relativa sede.

Eseguiti i rinnovi delle notifiche, l’Agenzia delle entrate non si è costituita e i ricorsi sono stati fissati per l’odierna pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, va disposta, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ., per evidente connessione, la riunione del ricorso n. 17492/06 al ricorso n. 17491/06.

2.1. I ricorsi, inoltre, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto contenenti censure sostanzialmente identiche e concernendo, l’uno (il n. 17492/06), la controversia relativa all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso nel 2001 nei confronti del Comune di Ercolano in relazione alla sentenza del Tribunale di Napoli citata in narrativa, e l’altro (il n. 17491/06) la controversia relativa alla cartella di pagamento notificata al Comune medesimo in relazione allo stesso provvedimento giurisdizionale.

2.2. Per ragioni di priorità logica, va esaminato per primo il terzo motivo dei due ricorsi, attinente alla questione della legittimità del diniego opposto dall’Ufficio all’istanza di definizione agevolata delle liti pendenti, presentata dal contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16: l’eventuale accoglimento del motivo, infatti, renderebbe superfluo, in virtù del principio generale di irrevocabilità delle domande di condono (il quale ha la finalità di porre termine ad ogni ulteriore contestazione in ordine alla pretesa fiscale: ex plurimis, Cass. nn. 8252 del 2006, 28673 del 2008), l’esame di ogni altra censura – formulata nei primi due motivi dei ricorsi – relativa alla legittimità degli atti che hanno dato origine alle controversie.

Il motivo, con il quale si censurano le sentenze impugnate là dove il giudice a quo ha negato la natura impositiva degli atti anzidetti, è fondato.

Questa Corte ha, infatti, già avuto occasione di affermare il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, in tema di condono fiscale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16 la controversia avente ad oggetto l’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio abbia chiesto il pagamento dell’imposta di registro in relazione alla registrazione di una sentenza rientra nell’ambito applicativo della norma citata, poichè il detto avviso, costituendo l’unico atto con il quale l’amministrazione esercita la pretesa tributaria, deve essere qualificato, a prescindere dalla sua formale definizione, come atto di imposizione, ai sensi e per gli effetti di cui al menzionato art. 16, comma 3, lett. a), (Cass. nn. 3427 del 2005 e 6666 del 2006).

Ad identica conclusione non può non pervenirsi anche in ordine alla controversia sulla cartella, essendo evidente che la pretesa in essa contenuta è fondata su un titolo provvisorio ed è condizionata all’esito del giudizio sull’atto prodromico, con la conseguenza che la riconosciuta definibilità della lite concernente quest’ultimo riverbera i suoi effetti anche sulla richiesta avanzata con la cartella, rendendo, di riflesso, inevitabilmente definibile anch’essa (cfr., in tal senso, con riguardo al caso per molti versi assimilabile al presente – di cartella emessa in pendenza del processo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 68Cass. nn. 1604 del 2008 e 17828 del 2009).

3. In conclusione, i ricorsi vanno accolti in relazione al terzo motivo, così restando assorbiti – come già detto – il primo e il secondo, le sentenze impugnate devono essere cassate e la cause rinviate ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale procederà a nuovo esame delle controversie, uniformandosi ai principi enunciati al par. 2.2., oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte riunisce al ricorso n. 17491/06 il ricorso n. 17492/06 e li accoglie entrambi in relazione al terzo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa le sentenze impugnate e rinvia le cause, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

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