LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5065/2005 proposto da:
CODISAB S.R.L. (c.f. *****), in persona dell’amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso l’avvocato AGUGLIA Bruno, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TRIPODI GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BORGOROSE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CANDIA 121, presso l’avvocato CRUCIANI STEFANO, e rappresentato e difeso dall’avvocato CONTI Luca, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4475/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato BRUNO AGUGLIA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato LUCA CONTI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del primo motivo di ricorso e per il rigetto del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto d’appalto del *****, il Comune di Borgorose commissionava alla ditta Cipolloni l’esecuzione di opere fognarie, da ultimare nel termine di giorni 300 dalla consegna dei lavori, avvenuta il *****. A seguito di cessione di detto contratto d’appalto, autorizzata dal Comune di Borgorose, la s.r.l. Codisab si sostituiva alla ditta Cipolloni, con scrittura del *****, in cui dichiarava di subentrare nella titolarità dei diritti e degli obblighi già assunti dall’aggiudicataria.
Il 25.09.1990 la Codisab riceveva la consegna dei lavori, di cui, il 20.06.1991, e con decorrenza dal 26.061991, era disposta la sospensione (per la redazione di una perizia di variante e suppletiva) e che non venivano più ripresi.
Il 24.05.1996 veniva emesso il IV SAL ed il relativo certificato di pagamento mentre il 20.11.2000 si procedeva al collaudo (parziale) delle opere eseguite, che l’impresa sottoscriveva con l’annotazione di riserve, poi esplicate il 6.03.2001.
Con sentenza dell’8-04.2003, il Tribunale di Rieti respingeva sia l’opposizione proposta dalla s.r.l. Codisab contro il decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato di pagare al Comune di Borgorose, la somma di L. 25.385.310, dall’ente pretesa a titolo di penale pecuniaria da ritardo nell’ultimazione delle opere (L. 24.000.000) nonchè per variazioni di prezzi per scavi, e sia la domanda riconvenzionale della medesima società opponente, volta al pagamento di interessi maturati sul IV SAL e di altri asseriti crediti da formulate riserve.
Con sentenza del 2.07-18.10.2004, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame principale della società Codisab ed accoglieva, invece, l’appello incidentale del Comune, in punto di spese processuali liquidate in suo favore dal primo giudice. Quanto all’appello principale, la Corte territoriale osservava e riteneva in sintesi e per quanto ancora rileva:
– che non poteva essere accolto il motivo con cui la Codisab aveva censurato la ritenuta tardività nell’apposizione e nell’esplicitazione delle riserve, posto che l’apposizione di esse era avvenuta solo all’atto del collaudo e cioè a distanza di tempo di non tollerabile inattività, pari ad 8 anni dalla sospensione dei lavori;
– che, in particolare e con riguardo alle uniche due riserve specificate nell’appello principale, gli interessi pretesi per la ritardata restituzione della trattenuta dello 0,5% dell’importo contrattale, avrebbero dovuto essere richiesti subito dopo il IV SAL, mentre la pretesa inerente ai maggiori oneri da sospensione dei lavori avrebbe potuto essere formulata, se non alla ripresa dei lavori che non era mai avvenuta, appena l’impresa avesse avuto il sentore del loro prodursi e non certo a distanza di 8 anni, ragione per cui le riserve dovevano aversi per intempestive;
– che le ulteriori riserve, quand’anche tempestivamente apposte in sede di collaudo, non erano state poi esplicate nel registro di contabilità, entro il prescritto termine di 15 giorni (R.D. n. 350 del 1895, ex art. 54), senza che sul punto potesse influire il fatto che all’epoca erano tra le parti pendenti trattative di bonario componimento, poi fallite;
– che quanto alla penale da ritardo inflitta all’appellante, il tempo per lei utile per l’ultimazione dei lavori non era stato variato rispetto a quello stabilito nel ceduto contratto d’appalto stipulato con la ditta aggiudicataria (giorni 300 dalla prima consegna dei lavori, avvenuta il *****), e, dunque, posticipato al 21.07.1991 (giorni 300 dalla reiterata consegna dei lavori, avvenuta il *****), posto che tra la cessionaria Codisab ed il Comune non era stato stipulato un nuovo contratto d’appalto ma solo redatta una “dichiarazione di assunzione di obblighi contrattuali”, in base alla quale la società era subentrata nei diritti e negli obblighi già assunti dalla cedente, ragione per cui le opere avrebbero dovuto essere completate nell’originario termine.
Avverso questa sentenza la s.r.l. Codisab ha proposto ricorso per cassazione notificato il 21.02.2005. Il Comune di Borgorose ha resistito con controricorso notificato il 1.04.2005. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso la s.r.l. Codisab denunzia:
1. “Violazione dell’art. 1375 c.c. e travisamento (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.
Censura la ritenuta debenza da parte sua della penale da ritardo nell’ultimazione delle opere, sostenendo essenzialmente che poichè il Comune, con atipico procedimento, aveva proceduto a riconsegnarle i lavori ed indicato nel relativo verbale nonchè nel successivo verbale di sospensione dei medesimi lavori, la data del 21.07.1991, quale termine di relativa ultimazione, non vi era dubbio che si fosse inteso riassegnarle un nuovo termine di ultimazione delle opere appaltate e che, comunque, si fosse creato in lei l’affidamento nella posticipazione del primo termine già assegnato alla cedente ditta Cipolloni e da lei anche ignorato, sicchè la dazione si poneva anche in violazione del principio di buona fede. Il motivo non ha pregio.
La società Codisab non ha dedotto nel ricorso come era suo onere, sotto quale aspetto, logico o giuridico, l’accertamento compiuto dai giudici di merito in ordine al tenore dell’accordo negoziale sul termine di ultimazione delle opere, ritenuto non variato e segnatamente non posticipato, sia erroneo ed anzi ne sottolinea l’ineccepibilità.
In ogni caso la tesi secondo cui i documenti acquisiti al processo, successivi al contratto e costituiti dai verbali di consegna e sospensione dei lavori, avrebbero dovuto portare ad una conclusione diversa dalla precedente, non ha pregio, posto anche che i richiamati verbali provenivano entrambi dal DL, organo tecnico (cfr. Cass. SU 200300340) non dotato del potere di mutare gli accordi negoziali, che i contratti stipulati “iure privatorum” dalla P.A. richiedono, a pena di nullità, la forma scritta, in assenza della quale sono nulli, che anche un eventuale accordo modificativo, peraltro escluso dai giudici di merito, avrebbe richiesto la formulazione per iscritto, che nei contratti soggetti alla forma scritta “ad substantiam” il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla stipulazione del contratto stesso, non può evidenziare una formazione del consenso al di fuori dello scritto medesimo ( tra le altre, cfr Cass. 200208080), che il criterio ermeneutico di interpretazione del contratto secondo buona fede, di cui all’art. 1366 cod. civ., pure se applicabile ai negozi in cui è parte la pubblica amministrazione, non può, stante il suo carattere di sussidiarietà, condurre ad un riscontro della comune volontà dei contraenti in termini sostitutivi o modificativi di quella accertabile con i criteri ermeneutici principali (cfr Cass. 198301308).
D’altra parte nuove e come tale inammissibili, si rivelano le ulteriori prospettazioni circa la violazione da parte del Comune dell’obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede e circa la creazione di un incolpevole affidamento.
2. “Violazione del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 54 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”. La ricorrente censura la ritenuta tardività nell’apposizione e nell’esplicitazione da parte sua delle riserve inerenti sia ad interessi da ritardata restituzione della trattenuta dello 0,5% e sia a maggiori oneri da sospensione dei lavori.
Anche questo motivo non è fondato, dal momento che i giudici di merito hanno ineccepilmente espresso l’avversata conclusione, posto che in effetti le riserve, in questione, che costituiscono atti a forma vincolata quanto a tempo e modalità di formulazione (in tema cfr. Cass. 197401458; 198206911 ;200517702), ben avrebbero potuto essere apposte ed esplicitate dalla Codisab – secondo una valutazione (istituzionalmente riservata al giudice di merito) coerente con i canoni di diligenza e buona fede in senso oggettivo, circa la concreta idoneità del fatto a produrre pregiudizi od esborsi – sin dall’epoca della sottoscrizione da parte della stessa Codisab del registro di contabilità che gli era stato presentato ai fini della redazione ed approvazione del IV SAL, redatto in data 24.05.1996 (pag. 8 ricorso), in epoca posteriore anche alla sospensione dei lavori disposta (pag. 8 ricorso) il 20.06.1991, la quale, tra l’altro, non può, del D.P.R. n. 1063 del 1962, ex art. 30, protrarsi illimitatamente, e che, comunque, anche con riferimento alla loro apposizione in data 18.12.2000, al momento della firma del collaudo (pag. 4 sentenza), la relativa esplicitazione avvenuta solo il 6.03.2001 (pag. 12 ricorso), si rivelava in ogni caso anch’essa tardiva.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna della società Codisab soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la s.r.l. Codisab a rimborsare al Comune di Borgorose le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010