Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.2029 del 29/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2546/2009 proposto da:

A.L. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE FRATTE DI TRASTEVERE 4 4/A, presso lo studio dell’avvocato CANEVARI Claudia, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUCASTRO MARCELLO con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SUBALPINA ASSICURAZIONI SPA *****, in persona del procuratore speciale Dott. C.P.A. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA Giorgio, che la rappresenta e difende con delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 15893/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, Sezione Terza Civile, emessa il 13/03/2008; depositata il 13/06/2008; R.G.N. 22111/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/11/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che si riporta alla relazione del Relatore.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

rilevato che l’ A. propone istanza di revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 15893 del 13 giugno 2008, letta la relazione del 23.7.2009 con la quale il Consigliere relatore ha proposto che sia dichiarato inammissibile il ricorso, rilevato altresì che l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, è applicabile anche al ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., contro le sentenze della Corte di Cassazione (pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del detto D.Lgs.), atteso che detta norma è da ritenere oggetto di rinvio da parte della previsione del comma 1 dello stesso art. 391 bis c.p.c., là dove dispone che la revocazione è chiesta “con ricorso ai sensi dell’art. 365 c.p.c., e segg.” (Cass. 26 febbraio 2008, n. 5076);

osserva che il ricorso in esame è affatto privo dei quesiti posti dalla legge a pena di inammissibilità.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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