Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.2053 del 29/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14094-2005 proposto da:

P.T. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato PAGLIARINI VEZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FERRANTE GIUSEPPE con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.S. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORSICA 6, presso lo studio dell’avvocato PANSARELLA MARIA CRISTINA, rappresentato e difeso dall’avvocato PALMIERI FRANCESCO con delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3685/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, Terza Sezione Civile, emessa il 23/12/2004; depositata il 14/01/2005;

R.G.N. 1161/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato ALDO CANTELLI (per delega dell’Avvocato GIUSEPPE FERRANTE);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di S. Maria C.V. accolse la domanda proposta dal D. C. contro il P. per il rilascio di alcuni immobili che l’attore sosteneva di avere concesso in comodato al convenuto. La Corte d’appello di Napoli ha confermato la prima sentenza, ritenendo essere stato provato in atti la configurabilità di un contratto di comodato, mentre era da escludersi che il P. avesse acquistato gli immobili per usucapione.

Propone ricorso per cassazione il P. a mezzo di quattro motivi. Resiste con controricorso il D.C..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Inammissibile è il primo motivo con il quale il ricorrente lamenta che la sentenza non abbia pronunziato in ordine al proprio motivo d’appello con il quale era censurata la carenza di motivazione della prima sentenza. Occorre in proposito ribadire il consolidato orientamento in ragione del quale è ammissibile l’impugnazione con la quale l’appellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.; nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. cit., è necessario che l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l’appello fondato esclusivamente su vizi di rito (nella specie, fondato sulla mera denunzia di omessa motivazione della sentenza di primo grado), è inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (tra le varie, cfr. Cass. 27 luglio 2001, n. 10288).

I motivi secondo e terzo sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Sono inammissibili laddove si risolvono nella richiesta di un nuovo accertamento dei fatti di causa ed una nuova valutazione delle prove assunte. Infondati, laddove lamentano vizi logico giuridici che non sono riscontrabili nel provvedimento impugnato.

Inammissibile è, infine, il quarto motivo, nel quale il ricorrente lamenta l’omessa ammissione di ulteriori mezzi istruttori, senza neppure menzionare la natura degli stessi ed il loro contenuto.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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