LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14434-2005 proposto da:
C.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALFANO AGOSTINO, FATTORUSO RAFFAELE con delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ACQUEDOTTO VESUVIANO SPA, in persona del Direttore Responsabile Ing.
P.S. elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 3, presso lo studio dell’avvocato CICALA ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato BUONAJUTO RENATO con delega in calce al controricorso;
– controricorrenteemessa il 1/10/2004 –
avverso la sentenza n. 2024/2004 del GIUDICE DI PACE di PORTICI, emessa e depositata il 01/10/2004; R.G.N. 807/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato RENATO BONAJUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per la inammissibilità per tardività.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il C. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il giudice di pace di Portici ha respinto l’opposizione da lui proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Acquedotto Vesuviano. Il ricorso è svolto in tre motivi.
Resiste con controricorso l’Acquedotto Vesuviano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Esso risulta notificato in data 23 maggio 2005, sul presupposto che la sentenza impugnata sia stata notificata al ricorrente in data 23 marzo 2005. Tuttavia, come eccepisce il resistente, è dato accertare in atti che il C. propose appello avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, con atto notificato il 26 gennaio 2005. Sicchè, occorre fare applicazione del consolidato principio in ragione del quale la notificazione dell’impugnazione equivale – agli effetti della scienza legale – alla notificazione della sentenza oggetto di impugnazione. Da ciò consegue che, ove il soccombente in primo grado proponga, avverso la relativa sentenza non notificata, una prima impugnazione davanti al giudice di appello, e, successivamente, ritenendo la medesima sentenza ricorribile soltanto per cassazione, una seconda impugnazione mediante ricorso in sede di legittimità, quest’ultimo, in tanto può essere ritenuto ammissibile e tempestivo, in quanto sia proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione dell’originario atto di appello (Cass. 22 ottobre 2003, n. 15797).
L’impugnazione in esame risulta, dunque, tardiva.
Il ricorrente deve essere condannato a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010