Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.2120 del 29/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.S. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 50, presso l’avvocato PICONE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CANDIANO MARIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il 18/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 28/09/2009 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 23/4/2004 D.S. chiedeva alla Corte di Appello equa riparazione per irragionevole durata di un procedimento, di cui era parte.

La Corte di Appello di Roma, con decreto 25/10/2004, dichiarava la propria incompetenza territoriale.

Il D. riassumeva la causa davanti alla Corte di Appello di Lecce.

Costituitosi il contraddittorio, il Ministero della Giustizia eccepiva la nullita’ del ricorso per genericita’ non fornendo alcun elemento circa il giudizio asseritamente di irragionevole durata.

La Corte d’Appello di Lecce con decreto 10 – 18/7/2007 rigettava il ricorso, accogliendo l’eccezione suindicata.

Ricorre per Cassazione il D., sulla base di un unico motivo.

Non si e’ costituito il Ministero della Giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 125 e 126 disp. att. c.p.c. nonche’ degli art. 112 e 156 c.p.c. e insufficiente motivazione, sostenendo che il ricorso per riassunzione non deve riprodurre le domande proposte con l’atto introduttivo del giudizio, che va solo richiamato. Il ricorso merita accoglimento.

Secondo giurisprudenza consolidata, il ricorso in riassunzione non deve necessariamente riprodurre le domande gia’ proposte, ma deve contenere gli elementi necessari per identificare il ricorso introduttivo, in modo che il Cancelliere, ai sensi dell’art. 126 disp. att. c.p.c., possa ottemperare all’obbligo di richiedere il fascicolo d’ufficio (al riguardo, Cass. n. 18170 del 2004).

Nella specie, il ricorso in riassunzione forniva i dati identificativi del ricorso introduttivo, perche’ fosse richiesto il fascicolo d’ufficio.

Va pertanto cassato il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, che pure si pronuncera’ sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che si pronuncera’ anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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