LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27306-2008 proposto da:
D.G.S., D.G.C. nella qualità
di eredi dei sigg.ri D.G.A. e B.A., F.M., S.C., M.M., T.
F., T.S. nella qualità di eredi del sig.
T.L., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PIRENEI 1, presso lo studio dell’avvocato GENTILE ALFONSO, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato SABATO NICOLA, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
A.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4297/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 17.9.07, depositata il 22/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Con sentenza del 22/10/2007 la Corte d’Appello di Roma respingeva i riuniti gravami interposti nei confronti della pronunzia del Tribunale di Roma dell’8/5/2001 di condanna dei sigg.ri D. G.A. ed altri al risarcimento dei danni subiti dal Comune di Roma in conseguenza della realizzazione da parte di questi ultimi di una lottizzazione abusiva in località *****.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello i sigg.ri D.G.S. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Roma.
Con il 1 MOTIVO i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2 MOTIVO denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 3 MOTIVO denunziano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
L’art. 366-bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).
Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.
Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v. Cass., 17/7/2007, n. 15949).
Orbene, nel caso i quesiti di diritto recati dal ricorso risultano formulati in modo difforme rispetto allo schema sopra delineato, in quanto connotati da genericità e mancanza di riferibilità al caso concreto dedotto all’esame della Corte, e pertanto sforniti di collegamento tale da consentire di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), non consentendo di poter circoscrivere la pronuncia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., da ultimo, Cass., 23/6/2008, n. 17064).
Vale al riguardo in particolare segnalare che, come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare e – anche recentemente – di ribadire, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).
E’ d’altro canto da escludersi la configurabilità di una formulazione dei quesiti di diritto implicita nella formulazione dei motivi di ricorso, avendo Cass., Sez. Un., 26/3/2007, n. 7258 precisato che una siffatta interpretazione si risolverebbe invero nell’abrogazione tacita della norma.
Quanto al vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).
Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).
Orbene, nel caso in relazione ai motivi con i quali si denunziano vizi di motivazione il ricorso non reca invero la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati – delle “ragioni” del denunziato vizio di motivazione, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.
Nè al riguardo può invero farsi riferimento al “quesito” dedotto all’esordio del motivo, laddove viene chiesto a questa Corte di “dire” se “la motivazione della sentenza resa dal Giudice dell’Appello sia inadeguata nella parte in cui dichiara l’oblazione corrisposta al Comune di Roma da parte dei responsabili dell’abuso edilizio come infungibile rispetto al danno prodotto ed al conseguente risarcimento” siffatta formulazione risultando difforme dallo schema al riguardo più sopra delineato.
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita;
rilevato che i ricorrenti non hanno presentato memoria;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;
considerato che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 2.900,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010