Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.2247 del 01/02/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2059/2008 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 77, presso lo studio dell’avvocato BARNESCHI GIANLUCA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TRAFIERI ALESSANDRO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1054/2006 del GIUDICE DI PACE di BASSANO DEL GRAPPA del 29.6.06 – 20.10.06, depositata l’11/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE.

FATTO E DIRITTO

La Corte, vista la rinunzia presentata dal ricorrente B.I. al ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Bassano del Grappa n. 1054/2 006.

La sentenza è stata depositata l’11.12.2006.

Non ha svolto attività difensiva l’intimata T.G..

Ritenuto che la stessa è conforme al disposto di cui all’art. 390 c.p.c., per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità delle conclusioni del P.G.;

ritenuto che nessuna pronuncia sulle spese va emessa, non essendosi costituita la parte intimata.

P.Q.M.

Visto l’art. 391 c.p.c.;

Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione, per intervenuta rinunzia. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472