Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.2251 del 01/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19764/2008 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avv.ti CHIARINI FABIO, ARBOSTI MAURO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI BRESCIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 33/2008 del GIUDICE DI PACE di MONTICHIARI (BS) del 24.4.08, depositata il 13/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. C.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Montichiari, depositata il 13.5.2008, nella causa civile tra il C. e la provincia di Brescia, avente ad oggetto una domanda risarcitoria nei limiti del giudizio di equità.

2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

L’art. 339, comma 3, (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che: “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.

3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta.

Per queste ragioni il ricorso è inammissibile.” Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che nessuna statuizione vada emessa in relazione alle spese processuali non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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