LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 29285/2006 proposto da:
ECO PROGETTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Archimede, 138, presso lo studio dell’avvocato PIGA Emanuele, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente-
contro
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LILIO 65, presso lo studio dell’avvocato MOZZI Vincenzo e DE BERARDINIS PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato ZAMBRANO PIETRO, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 636/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 24/10/2005 R.G.N. 451/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2009 dal Presidente Relatore Dott. ROSELLI Federico;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che con sentenza del 24 ottobre 2005 la Corte d’Appello di Catania, in riforma della decisione del Tribunale di Siracusa, accoglieva la domanda proposta da S.M. contro la datrice di lavoro s.r.l. Eco progetti a intesa alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli, alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno;
che la Corte d’Appello escludeva il giustificato motivo oggettivo del licenziamento, consistente nella necessità di ridurre il personale, giacchè la società, prima e dopo il licenziamento, aveva acquisito nuove commesse ed aveva assunto dieci lavoratori, dei quali almeno tre più giovani dello S. e senza carico di famiglia;
che questi avrebbe potuto almeno essere assegnato all’attività di campionamento, per la quale, secondo la prova testimoniale non occorreva specializzazione;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.r.l. Eco progetti mentre lo S. resiste con controricorso.
Considerato che col primo motivo, rubricato coi numeri 1 e 2, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 437 cod. proc. civ., e vizi di motivazione, per avere la Corte d’Appello pronunciato su un motivo di illegittimità del licenziamento, consistente nella non necessità di ridurre il personale, non dedotto nel ricorso introduttivo del processo;
che la censura non è fondata poichè, come emerge dagli atti, quel motivo fu in realtà dedotto dall’attore, poichè, come emerge dagli atti, quel motivo fu in realtà dedotto dall’attore, che parlò di azienda in piena attività e di assenza di altri licenziamenti;
che col secondo motivo, rubricato coi nn. 3 e 4, la ricorrente prospetta la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e vizi di motivazione, negando la possibilità di assegnare il lavoratore all’attività di campionamento, ma la censura è inammissibile giacchè con essa la ricorrente tenta di ottenere da questa Corte di legittimità una valutazione riservata ai giudici del merito;
che inammissibile è anche il terzo motivo, rubricato coi nn. 5 e 6 ed evocante la L. n. 223 del 1991, art. 5, sui licenziamenti collettivi, in realt… estraneo alla materia del contendere, relativa soltanto ad un licenziamento individuale;
che rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro 32,00 oltre ad Euro duemila/00 per onorario, più spese generali IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010