LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 23303-2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato MASCHERONI EMILIO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.A., S.F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1029/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/0 9/2 006 R.G.N. 1671/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;
udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega MASCHERONI EMILIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI COSTANTINO che ha concluso per inammissibilità.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
Rilevato che con la sentenza qui impugnata e meglio indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato da Poste Italiane s.p.a. rispettivamente con G.A. e S.F., e la conseguente trasformazione dei contratti in quelli di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società a riammettere in servizio le lavoratrici e a versare loro le retribuzioni maturate a far tempo dalla costituzione in mora;
che la società soccombente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, mentre le intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
o che successivamente la s.p.a. Poste Italiane ha depositato, nella Cancelleria di questa Corte, i verbali delle conciliazioni concluse in sede sindacale con le lavoratrici, da cui risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
che il suddetto verbale di conciliazione dimostra la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;
che alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. sez. unite 29 novembre 2006 n. 25278);
che in mancanza di attività difensiva delle intimate, non si deve provvedere in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010