Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.23 del 05/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26449-2005 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUGGIA 21, presso lo studio dell’avvocato LIBERATORE ROBERTO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA CORSINI DITTA SRL, UNIPOL COMP ASSIC SPA;

– intimati –

sul ricorso 30788-2005 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del dott. ing. C.

D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato PIGA MARCELLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PETRIZZI VINCENZO giusta delega in calce al controricorso con ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

V.M., CORSINI COSTR SRL, UNIPOL COMP ASSIC SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3455/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, emessa il 7/6/2004, depositata il 22/07/2004, R.G.N. 4038/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2009 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito l’Avvocato MARIO ANTONINI (per delega Avv. Marcello Pig);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso, la riunione dei ricorsi, il rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale e condanna alle spese;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposta come segue.

“Con citazione 24 gennaio 1994, V.M. convenne in giudizio l’Enel. Espose che era proprietario di una strada interpoderale sulla quale l’ente convenuto aveva aperto una traccia per l’interramento di una conduttura elettrica, scavando a ridosso di un suo muro di cinta ed indebolendone le fondazioni. Sul lato opposto della strada, all’altezza di un palo Enel, era poi stata lasciata aperta una profonda buca, che si era riempita d’acqua assumendo l’aspetto di una pozzanghera. Transitando con una impastatrice di cemento, per tenersi discosto dalla trincea, egli era finito con la ruota destra del mezzo nella buca. La betoniera si era inclinata sul fianco ed aveva urtato con la cabina contro il palo, riportando seri danni. Ciò premesso, chiese la condanna dell’Enel al pagamento dell’indennizzo dovutogli per la servitù di elettrodotto impostagli ed al risarcimento dei danni per il danneggi amento della strada e del muro, per l’interruzione della viabilità e per quanto accaduto alla betoniera.

L’Enel contestò ogni responsabilità, ed ottenne di chiamare il garanzia la s.r.l. Corsini Costruzioni, cui aveva appaltato i lavori di posa della condotta elettrica. La società Corsini contestò a sua volta la domanda, e chiamò in causa la propria assicuratrice Unipol s.p.a., che preliminarmente eccepì la prescrizione dell’ azione di rivalsa.

All’esito dell’istruttoria il tribunale di Roma ha pronunciato la sentenza appellata, con la quale ha condannato convenuta e chiamate in causa, in solido fra loro, a risarcire i danni lamentati dall’attore, rimettendo le parti in istruttoria per l’accertamento del quantum debeatur.

In questo grado si è costituita la s.p.a. Enel Distribuzione (succeduta all’Enel quale conferitaria del ramo aziendale cui ineriva il rapporto sostanziale dedotto in giudizio), mentre è rimasta contumace la s.r.l. Corsini Costruzioni”.

Con sentenza 7.6 – 22.7.2004 la Corte di Appello di Roma provvedeva come segue:

“- respinge l’appello proposto dalla Enel Distribuzione s.p.a.

concernente la declaratoria della obbligazione al pagamento all’attore dell’indennità dovutagli per la costituzione della servitù;

– respinge la domanda di risarcimento dei danni proposta dall’attore nei confronti dell’Enel, oggi Enel Distribuzione s.p.a.;

– revoca la condanna pronunciata nei confronti della Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a. nei confronti di V.M.;

– dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio fra V.M. e la Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a.;

– condanna V.M. a rimborsare alla Enel Distribuzione s.p.a. le spese concernenti la causa di risarcimento danni definita con la presente pronuncia, liquidate in complessivi Euro 2,000 (di cui 700 per diritti, 1.300 per onorari) oltre Iva e Cpa per il primo grado, ed in complessivi Euro 2.810 (di cui Euro 310 per esborsi, 500 per diritti e 2.000 per onorari oltre Iva e Cpa) per il secondo grado di giudizio”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione V. M..

Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale l’ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a..

Sia V.M. sia l’ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. hanno depositato memoria.

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

V.M., con l’unico articolato motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2050, 1294, 2043, 2697 e segg., 115 e 116 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè motivazione inesistente circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n.” esponendo doglianze da riassumere come segue.

A) La Corte di Appello si è limitata ad enunciare il principio di diritto, secondo cui “la responsabilità del committente sussiste solo nelle ipotesi in cui risulti che l’incarico è stato colpevolmente affidato ad impresa tecnicamente inidonea, ovvero che questa ha cagionato il danno su specifiche e vincolanti istruzioni dell’appaltante” cosi concludendo: “Nella specie tali circostanze non sono state ne provate ne allegate”; ma ha omesso di accertare l’applicabilità dello stesso alla fattispecie in esame. L’attore ha provato incontestabilmente le circostanze dell’effettuazione di scavi profondi in prossimità del muro di cinta; del restringimento della carreggiata di accesso alla sua proprietà ad una larghezza inferiore a 1,80 m., della presenza della buca e delle sue caratteristiche di insidia, della presenza, infine, del palo in disuso appartenente alla stessa Enel. Incombeva all’Enel, pertanto, quale committente dell’opera ed autrice del progetto, provare d’avere adottato direttamente o tramite il direttore dei lavori tutte le misure idonee ad evitare il danno. L’Enel, viceversa, non ha provato ciò. E’ pacifico che l’impresa appaltatrice ha eseguito il progetto elaborato dall’Enel. Questa, infatti, ha progettato un’opera di scavo per la posa dei cavi elettrici in prossimità del muro di cinta e ad una profondità tale da ledere le fondamenta dello stesso e la sua stessa stabilità; inoltre, in detto progetto fu previsto uno scavo, senza tener conto che questo avrebbe ridotto la carreggiata, creando disagio e pericolo a chi era costretto a passarvi con automezzi.

B) L’attività di scavo, di sbancamento, di rivolgimento o spostamento di masse terrose costituisce “attività pericolosa”, come tale fonte di presunzione di responsabilità, che, secondo l’art. 2050 cod. civ., può essere vinta solo con la prova positiva che l’esercente l’attività pericolosa ha impiegato ogni cautela e misura atte ad impedire l’evento dannoso. Nella sentenza impugnata, viceversa, manca qualsiasi esame, valutazione e motivazione sul punto.

C) Va richiamato, infine, il principio della solidarietà tra condebitori posto dall’art. 1294 c.c., in forza del quale, “quando un medesimo danno è provocato da più soggetti per inadempimento di contratti diversi intercorsi”, sia il committente sia l’appaltatore devono essere considerati corresponsabili in solido, “trattandosi di presunzione iuris tantum che evita al creditore il disagio di dover esercitare la sua pretesa nei confronti di ogni debitore”. Nel capo di sentenza che decide sull’appello Unipol nulla si dice.

11 ricorso non può essere accolto poichè l’impugnata decisione è fondata su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

In particolare va rilevato quanto segue: -1) La Corte di merito ha, in modo parzialmente implicito ma chiaramente, negato che V. M. abbia provato od anche solo allegato che l’impresa a cui l’ENEL aveva appaltato i lavori “… abbia cagionato il danno operando su specifiche e vincolanti istruzioni dell’appaltante”, di fronte a tale netta tesi la parte ricorrente aveva l’onere di esporre specifiche e rituali argomentazioni circa la sussistenza di dette allegazioni e prove; invece il ricorrente si è limitato ad affermazioni sostanzialmente apodittiche pure nelle sue enunciazioni essenziali (ad es. “… E’ pacifico che l’impresa appaltatrice ha eseguito il progetto elaborato dall’Enel …”); ed in ogni caso comunque generiche in quanto prive di adeguato supporto argomentativo circa la specifica dimostrazione della rituale e tempestiva sottoposizione ai Giudici di merito di dette allegazioni e prove, con la conseguenza che la parte centrale dell’assunto difensivo in questione è inammissibile prima ancora che privo di pregio; -2) circa il punto B (riguardante la responsabilità ex art. 2050 c.c.) l’ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. ha eccepito (e ribadito nella sua memoria) la novità e quindi l’inammissibilità della questione;

detta inammissibilità in effetti sussiste; infatti nell’impugnata sentenza tale problematica non è affrontata; la parte ricorrente avrebbe pertanto dovuto indicare ritualmente se ed in quale atto, nonchè (per il principio di autosufficienza del ricorso; cfr. tra le altre Cass. n. 376 del 11/01/2005; Cass. n. 20321 del 20/10/2005;

Cass. n.. 1221 del 23/01/2006; Cass. n. 8960 del 18/04/2006, Cass. Sentenza n. 7767 del 29/03/2007; Cass. Sentenza n. 6807 del 21/03/2007; Cass. Sentenza n. 15952 del 17/07/2007) in quali esatti termini, le tesi medesime erano state sottoposte (in fatto) al giudizio del Giudice di secondo grado (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 20518 del 28/07/2008: “Ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa; cfr. anche Cass. N. 14590 del 2005)”; pure le doglianze in questione debbono dunque ritenersi inammissibili prima ancora che prive di pregio; -3) l’inaccoglibilità delle doglianze di cui ai punti A) e B), concernenti l’an debeatur in questione, priva di base le doglianze (circa il “… il principio della solidarietà tra condebitori posto dall’art. 1294 c.c. …” elencate sub C).

Non rimane dunque che rigettare il ricorso principale.

Il ricorso incidentale deve ritenersi assorbito in quanto condizionato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato nel seguente dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale V.M. a rifondere all’ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 2 000,00 (duemila Euro) per onorario oltre Euro 200,00 (duecento Euro) per spese vive ed oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2010

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