LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25866/2005 proposto da:
M.G. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 82, presso lo studio dell’avvocato PASANISI Marcello, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.A., FONDIARIA SAI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 34626/2004 della GIUDICE DI PACE di ROMA, emessa 16/8/04, depositata il 08/09/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/11/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato ADALBERTO GUELI (per delega Marcello Pasanisi);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giorno ***** la Citroen (proprietà B. A.) condotta da Be.Am., provenendo da un passo carrabile di *****, si scontrava contro il ciclomotore condotto da M.A. riportando danni.
Con citazione del 17 luglio 2003 la proprietaria B. conveniva, dinanzi al giudice di pace di Roma, il M. e la assicuratrice Fondiaria SAI e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni. Si costituiva la assicuratrice e contestava il fondamento delle pretese; restava contumace il M..
2. Il giudice di pace con sentenza del 8 settembre 2004 così decideva: accerta la esclusiva responsabilità del M. in ordine all’incidente e lo condanna in solido con l’assicuratrice al risarcimento dei danni (vedi amplius in dispositivo) ed alla rifusione delle spese di lite.
3. Contro la decisione ricorre (con atto not. 21-26 ottobre 2005) il M. deducendo demotivi di censura; non hanno resistito le controparti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in ordine ai motivi dedotti.
Nel primo motivo si deduce il vizio della motivazione, contraddittoria e insufficiente in ordine alla ricostruzione della dinamica dell’incidente avendo privilegiato la ricostruzione proposta dalla parte danneggiata; nel secondo motivo si deduce congiuntamente error in iudicando e vizio della motivazione in punto di valutazione delle prove.
In senso contrario si osserva che,secondo il regime vigente dell’art. 339 c.p.c., al tempo della proposizione del ricorso, il ricorso per cassazione era proponibile, avverso la decisione equitativa del giudice di pace, solo per violazione di norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero per i principi regolatori della materia.
I due motivi riassunti sinteticamente invece investono da un lato il vizio della motivazione, che non è apparente ma congrua ed analitica, e d’altro lato un error in iudicando e vizio della motivazione sulla valutazione delle prove. (cfr. Cass. 31 maggio 2005 n. 11580 e v. Cass. 2007 n. 13019).
Nulla per le spese non avendo resistito le controparti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010