Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.2366 del 02/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., B.G. (coniugi), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320/D, presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PRIGIONIERI FRANCESCO, giusta mandato in calce al ricorso per correzione di ordinanza;

– ricorrenti –

contro

MO.AN.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 21882/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, del 15/5/08, depositata il 29/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE EDUARDO VITTORIO.

La Corte, letti gli atti depositati:

OSSERVA E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ordinanza in data 15 maggio – 29 agosto 2008 questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Mo.An. nei confronti della sentenza n. 611/2006 depositata in data 28 giugno 2006 dalla Corte d’Appello di Bari.

2 – Con ricorso notificato il 16 febbraio 2009 B.G. e M.A. hanno chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, consistente nell’indicazione nell’epigrafe della medesima del nominativo ” B.A.” in luogo di quello effettivo ” B.G.”.

3. – Effettivamente dagli atti di causa e dal testo della stessa ordinanza di cui viene chiesta la correzione risulta che il nominativo corretto e’ ” B.G.” per cui, trattandosi di evidente errore materiale, occorre procedere alla rettifica nel senso predetto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.;

4. – La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie ne’ alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve percio’ essere accolto; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis, 385 e 391 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dispone che l’epigrafe dell’ordinanza n. 21882/08 di questa Corte venga corretta nel senso che laddove leggesi ” B.A.” debba invece intendersi ” B.G.”. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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