Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2405 del 02/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.F., con domicilio eletto in Roma, via Celimontana n. 38, presso l’Avv. Panariti Paolo che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. Comotti Gian Battista e Enrico La Via, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGRICOLA TORRE MAMMONA S.R.L., con domicilio eletto in Roma, p.le Clodio n. 1, presso l’Avv. RIBAUDO Sebastiano, che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Alberto Airoldi, come da procura a margine della memoria difensiva;

– controricorrente –

per l’impugnazione della ordinanza di sospensione del processo emessa dal Tribunale di Bergamo e depositata in data 18 novembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli Vittorio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.F. ricorre con regolamento di competenza avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Bergamo ha disposto la sospensione dei procedimenti riuniti n. 10297/2004 e 10299/2004.

Ha depositato memoria l’intimata Agricola Torre Mammona s.r.l..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente rilevata l’inammissibilita’ del ricorso in quanto i motivi sono privi dei quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., essendo principio gia’ affermato dalla Corte quello secondo cui l’art. 366 bis c.p.c. che prevede espressamente che l’illustrazione dei motivi di ricorso in Cassazione deve concludersi, a pena di inammissibilita’, con la formulazione del quesito di diritto, si estende anche a ricorsi diversi da quello ordinario, e in particolare al ricorso per regolamento di competenza, al ricorso per revocazione, ai ricorsi avverso le decisioni dei Giudici speciali per motivi attinenti alla giurisdizione e ai ricorsi in materia elettorale, mentre non si applica invece al regolamento preventivo di giurisdizione (Cassazione civile, sez. un., 11 febbraio 2008, n. 3171).

Alla dichiarazione di inammissibilita’ consegue la condanna alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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