LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
V.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giorgio Vasari n. 4, presso l’avv. BORIA Pietro, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, n. 193/23/05, depositata il 14 febbraio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, il quale, modificando le conclusioni scritte dell’Ufficio, ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
RITENUTO IN FATTO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe, con la quale è stato riconosciuto il diritto di V.R., agente di commercio, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2000;
che il contribuente resiste con controricorso e successive memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso, con il quale si denuncia violazione degli artt. 1742 e 2195 c.c., e della disciplina istitutiva dell’IRAP, sostenendo la tesi che il requisito dell’autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta dall’agente di commercio, riconducibile alla previsione dell’art. 2195 c.c. e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51 (T.U.I.R.), con conseguente assoggettamento di diritto all’IRAP, è manifestamente infondato, in quanto la sentenza è conforme al principio recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è escluso dall’applicazione dell’IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009); la sentenza contiene l’accertamento del difetto di tale requisito, non oggetto di censura;
che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;
che sussistono giusti motivi, in considerazione della novità del principio di diritto sopra enunciato, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010