LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
ITALFONDIARIO SPA nella sua qualità di procuratrice di INTESA SANPAOLO SPA, già Banca Intesa SpA a seguito di fusione per incorporazione del San Paolo IMI SpA nella Banca Intesa SpA per atto a rogito notaio Morone di Torino del *****, in forza di procura conferita a Banca Intesa SpA alla Castello Gestione Crediti SrL con atto del 15.12.05 a rogito notaio Laura Cavallotti di Milano rep. ***** e in virtù dell’atto di fusione del *****
a rogito notaio Luca Amato di Roma, rep. ***** della Castello Gestione Crediti Srl nell’Italfondiario SpA, in persona del dott. B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 278, presso lo studio dell’avvocato SILVESTRI MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PUNTO CASE di RAVAGLIA EMILIO C. SAS (già il Punto Case di Cedroni Roberta e C. Sas) in persona del socio accomandatario e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato CHIOZZA ANNA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BEJOR GAJANI MARIO, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
FARCHIMTRADE SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 94/2008 del TRIBUNALE di TRIESTE del 17.12.07, depositata il 23/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;
udito per la ricorrente l’Avvocato Massimo Silvestri che si riporta agli scritti;
udito per la controricorrente l’Avvocato Anna Chiozza che si riporta agli scritti;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e comunque per il rigetto dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’Italfondiario s.p.a., nella qualità di procuratore di Intesa Sanpaolo s.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 7, avverso la sentenza del 23 gennaio 2008, con la quale il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla Punto Case di Cedroni Roberta & C. s.a.s., ha dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dalla Banca Intesa s.p.a. (poi divenuta Intesa Sanpaolo s.p.a.) nella procedura esecutiva di espropriazione di crediti presso terzi, promossa da detta s.a.s. contro la Farchimtrade s.r.l. e nei confronti della stessa Banca Intesa s.p.a. quale debitor debitoris.
La stessa Banca Intesa, all’atto di rendere la dichiarazione all’udienza fissata nell’atto di pignoramento, aveva dichiarato l’esistenza di un “dossier titoli” a favore della debitrice, nonche’ l’esistenza di un pegno a proprio favore per garantire un affidamento in conto corrente. L’intervento della Banca Intesa avveniva dopo la vendita dei titoli e veniva giustificato con la deduzione che la linea di credito oggetto dell’affidamento era stata utilizzata.
Al ricorso, che si fonda su otto motivi, ha resistito con controricorso la s.a.s. Il Punto Case di Ravaglia Emilio C. s.a.s.
(qualificatasi come già Il Punto Case di Cedroni Roberta & C. s.a.s.).
2. La trattazione del ricorso veniva fissata in Camera di consiglio per il 14 ottobre 2009 ed in vista dell’adunanza della Corte parte ricorrente depositava memoria.
3. Il Collegio riteneva di disporre il rinvio del ricorso alla Udienza pubblica.
La resistente depositava memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia “violazione dell’art. 499, 525 c.p.c., nel testo originario vigente prima della riforma entrata in vigore l’1 marzo 2006”.
Il motivo consta di due gradate censure.
1.1. Con la prima si assume che nel regime degli interventi evocato sarebbe stata sufficiente a rendere ammissibile l’intervento del creditore nel processo esecutivo la semplice enunciazione del credito, senza che vi fosse onere di dimostrare con documenti la sua esistenza, essendo qualsiasi accertamento in proposito differito al momento della distribuzione del ricavato. Tale interpretazione, disattesa dalla sentenza impugnata e contrapposta in dottrina all’altra che richiedeva la prova documentale del credito o comunque una prova precostituita, avrebbe ricevuto l’avallo di questa Corte.
Al riguardo vengono citate Cass. n. 10829 del 2007; n. 15219 del 2005 e n. 5266 del 2000).
La cassazione della sentenza e’ chiesta, dunque, perche’ la sentenza impugnata si sarebbe posta in contrasto con tale orientamento.
All’illustrazione della censura si correla il primo quesito di diritto, secondo cui si domanda “se ai fini dell’intervento nel processo esecutivo e’ sufficiente la sola enunciazione del credito, essendo rinviata alla fase della distribuzione qualsiasi accertamento sulla esistenza e sull’ammontare di esso”.
1.2. Con la seconda censura, viceversa, si sostiene che, pur seguendo la tesi della necessità della prova documentale, il Tribunale avrebbe errato perche’ i documenti prodotti dalla ricorrente – cioe’ un atto di costituzione del pegno e la documentazione sul rapporto di affidamento creditorio – sarebbero stati sufficienti a fornire quella prova.
A questa censura si riferisce il secondo quesito, secondo cui si domanda, per il caso che sia disatteso il primo quesito, “se la prova documentale eventualmente richiesta in relazione a un intervento di un creditore bancario, fondato su apertura di credito in conto corrente garantita da pegno su titoli, vada oltre il riscontro documentale del contratto, del fido e della garanzia, fino a comprendere la ricostruzione documentale dei movimenti che hanno generato il saldo per cui e’ spiegato l’intervento”.
2. Con il secondo motivo si lamenta “ulteriore violazione degli artt. 499 e 525 c.p.c.” (sempre nel testo anteriore al 1 marzo 2006), sotto il profilo dell’erroneità dell’affermazione da parte del Tribunale che nel giudizio di opposizione agli atti non sarebbe stata possibile la successiva integrazione dei documenti giustificativi del credito, carenti al momento dell’intervento.
Vi si sostiene che, sulla scorta della distinzione fra presupposti processuali e condizioni dell’azione, il Tribunale non avrebbe potuto negare la rilevanza della prova del credito nel corso del giudizio di opposizione agli atti.
Il motivo e’ chiuso dal quesito “se nel giudizio di opposizione promosso contro l’intervento di un creditore nella espropriazione presso terzi al fine di contestare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, il creditore abbia la facoltà di integrare e fornire la prova della sussistenza di quegli stessi requisiti al tempo dell’intervento, in conformità con le regole che disciplinano la deduzione e l’acquisizione della prova nel processo”.
3. Il terzo motivo deduce “violazione dell’art. 2719 c.c.”.
Vi si sostiene che nel termine per le deduzioni istruttorie la ricorrente aveva prodotto – in fotocopia – una serie di documenti che, valutati in una con quelli prodotti al momento dell’intervento, davano piena prova del credito e dei requisiti di ammissibilità dell’intervento al momento in cui era stato spiegato. Si assume, quindi, che la controparte aveva disconosciuto la conformità agli originali di tutte le fotocopie e si censura il Tribunale per avere dedotto “che tale disconoscimento, in quanto non seguito dalla tempestiva richiesta di produzione degli originali, rendeva gli stessi documento non utilizzabili”, cosi’ violando l’art. 2719 c.c..
La violazione sarebbe dipesa sia dall’avere il Tribunale dato rilievo ad un disconoscimento operato in termini generici e vaghi, sia dal non avere considerato che taluni dei documenti, non erano suscettibili di disconoscimento per la loro natura, rappresentata da riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire dalla stampa di un’elaborazione computerizzata, effettuata dal sistema contabile della banca.
Il motivo e’ concluso da distinti quesiti in relazione alle due censure prospettate.
4. Il quarto motivo deduce “ulteriore violazione degli artt. 499 e 525 c.p.c., in relazione agli artt. 2784, 2787, 2852 c.c.”. Vi si sostiene che, anche a volere considerare che il credito non avesse i caratteri della liquidità, certezza ed esigibilità, si sarebbe trascurato che la posizione della ricorrente, come era stato documentato fin dall’atto di intervento e conforme a quanto dichiarato all’atto della dichiarazione di terzo, originava da un pegno, che, dunque, tutelava – per applicazione del principio dettato dall’ipoteca – anche i crediti eventuali, onde l’intervento sarebbe stato comunque ammissibile ed avrebbe dovuto comportare un “accantonamento” delle somme corrispondenti.
Anche questo motivo si conclude con un quesito, che chiede appunto di riconoscere l’ammissibilità dell’intervento del creditore privilegiato nell’espropriazione mobiliare diretta e presso terzi anche se il loro credito non sia certo, liquido ed esigibile.
5. Il quinto motivo deduce “violazione dell’art. 499 c.p.c. anche nella sua formulazione attuale” per il caso che essa sia applicabile nella specie e ripropone la stessa questione e lo stesso quesito di cui al motivo precedente.
6. Il sesto motivo deduce “violazione dell’art. 2787 c.c.” e si duole che la sentenza impugnata, pur nel dichiarare inammissibile l’intervento, non avrebbe dovuto limitarsi a tale statuizione, ma, in assenza di contestazioni sull’esistenza del pegno, avrebbe dovuto dare disposizioni intese a salvaguardare la prelazione sul prezzo di vendita fino a concorrenza del credito.
7. Il settimo motivo deduce “violazione dell’art. 1851 c.c.”.
Vi si censura la sentenza impugnata per non avere considerato che il pegno sui titoli oggetto della procedura esecutiva aveva natura di pegno c.d. irregolare, con la conseguenza del diritto di essa creditrice pignoratizia di soddisfarsi immediatamente, onde, per effetto della vendita dei titoli, sussisteva il suo diritto alla consegna del ricavato della vendita senza dover dimostrare la liquidità ed esigibilità del credito, incombendo semmai al creditore chirografario procedente di dimostrare l’inesistenza del rapporto dal quale sarebbe originato il credito garantito per l’anticipazione in conto corrente.
8. L’ottavo motivo denuncia “violazione dell’art. 528 c.c., in relazione all’art. 2787 c.c.” e sostiene che, in base alla documentazione prodotta, il credito sarebbe stato comunque liquido ed esigibile.
9. Il Collegio ritiene che i motivi del ricorso siano tutti inammissibili, con la conseguenza della inammissibilità del ricorso nella sua interezza.
Queste le ragioni.
9.1. La prima censura proposta con il primo motivo e’ inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto si fonda sul contenuto di un atto del processo esecutivo, il ricorso per intervento proposto a suo tempo dalla Banca Intesa s.p.a. il 21 febbraio 2006, ma non indica se e dove in questa sede di legittimità detto atto sarebbe esaminabile.
Che la censura si fondi sul contenuto di detto atto discende dalle seguenti considerazioni.
La censura in esame si incentra su un problema esegetico che fin dai primi tempi dell’applicazione del regime dell’intervento del creditore nel processo di espropriazione forzata aveva occupato dottrina e giurisprudenza. Il problema emergeva dal tenore dell’art. 499 c.p.c. (nel testo anteriore alla novellazione del 2006, giustamente ritenuto applicabile dalla sentenza impugnata con espressa affermazione, che non e’ stata messa in discussione in questa sede e sulla quale l’esame del ricorso deve procedere), là dove proclamava che il ricorso per intervento del creditore diverso da quelli indicati nell’art. 498 c.p.c., dovesse “contenere l’indicazione del credito e quella del titolo di esso”.
La previsione sia della indicazione del credito, sia di quella del “titolo” aveva, come del resto riconosce la stessa ricorrente, determinato due diverse posizioni dottrinali, l’una, sostanzialmene minoritaria, l’altra maggioritaria, rispettivamente postulanti un’esegesi secondo cui all’atto dell’intervento il creditore potesse limitarsi alla dichiarazione dell’esistenza del credito, individuandone in sostanza soltanto la fattispecie costitutiva, ed un’esegesi secondo cui, accanto a tale individuazione, dovesse necessariamente, appunto a pena di inammissibilità dell’intervento, rilevabile secondo taluni anche d’ufficio dal giudice dell’esecuzione e comunque dalle parti del processo esecutivo, produrre un documento rappresentativo del credito, dovendosi intendere il riferimento al “titolo” come evocativo di un documento.
La giurisprudenza di questa Corte, dopo avere sostenuto in una decisione dei primi anni settanta (Cass. n. 1126 del 1972) la prima tesi, negli anni ottanta ha seguito decisamente la seconda (Cass. n. 567 del 1985 e, soprattutto, Cass. n. 714 del 1987). Da ultimo, e’ tornata decisamente alla prima (si veda, in primo luogo, Cass. n. 9194 del 1999 e, quindi, Cass. n. 5266 del 2000, nella motivazione, sia pure occupandosi di un caso nel quale il creditore intervenuto – almeno a quel che sembra dalla lettura dello svolgimento processuale – aveva svolto l’intervento basandolo su documenti rappresentativi del credito e, quindi, possedendo già all’epoca un titolo esecutivo, lo aveva prodotto solo successivamente, perche’ era venuta meno la posizione del creditore procedente e, quindi, si trattava di dare impulso all’esecuzione; anche tre decisioni successive conformi – cioe’ Cass. n. 9082 del 2001, n. 15219 del 2005 e n. 10829 del 2007 – si occupano sempre di casi nei quali si trattava di intervento di creditore munito di titolo esecutivo, che non lo aveva prodotto all’atto dell’intervento).
9.2. Il Collegio intende dare continuità all’orientamento più recente, ma – ancorche’ si tratti di questione esegetica ormai relativa al “passato” – ritiene necessario svolgere alcune precisazioni.
La prima e’ la seguente.
Ancorche’ la norma dell’art. 499 c.p.c. sia stata accusata di un uso disinvolto ed equivoco di due congiunte espressioni, quella relativa alla “indicazione del credito” e quella relativa alla “indicazione del titolo di esso”, sembra al Collegio che, in realtà, il legislatore del 1940, al di là dell’impressione di sovrapponibilità dei due concetti che qualsiasi lettore dell’art. 499 c.p.c. avverte in prima battuta (tanto più se procede, poi, alla lettura degli artt. 525 e 563 c.p.c.), avesse usato le due espressioni con un preciso significato e con una specifica distinta funzione.
Invero, sembra che l’esegesi dell’ari. 499 imponesse di considerare le due espressioni come impositive di due diversi oneri di allegazione da assolversi nel ricorso per intervento, quale “istanza” con cui il creditore non iscritto chiede(va) di partecipare all’esecuzione in attuazione della par condicio. L’espressione “indicazione del credito” alludeva certamente, se le parole debbono avere il significato loro proprio, alla individuazione del diritto di credito dell’interveniente e, dunque, attesa la notoria natura di diritto cd. eterodeterminato del credito di una prestazione di cose fungibili (qual e’ quello ad una somma danaro), sottintendeva l’allegazione dei fatti storici costitutivi dello stesso. Ne discendeva che il riferimento alla “indicazione del titolo”, se doveva avere un senso e non rappresentare una mera ripetizione dell’altro concetto, non poteva essere quello di indicazione dei fatti costitutivi (quella che in una domanda giudiziale inerente un credito di cose generiche costituirebbe la causa petendi), ma doveva essere un altro. E, poiche’ nel libro terzo del c.p.c. il concetto di titolo e’ usato dall’art. 474 c.p.c. a proposito del titolo esecutivo e sottintendeva necessariamente un documento, bene si sarebbe dovuto intendere il riferimento dell’art. 499 c.p.c. alla “indicazione del titolo” come significativo della indicazione di un documento, sia pure non costituente titolo esecutivo, dal quale il credito emergesse, che, cioe’ ne fornisse la rappresentazione.
Raggiunta questa conclusione, tuttavia, la tesi che leggeva il riferimento alla indicazione del titolo come implicante la necessità che al ricorso del creditore si dovesse accompagnare la produzione del documento rappresentativo del titolo rappresentava una forzatura della lettera della legge, la quale non prevedeva che dovesse prodursi il titolo, ma soltanto che esso dovesse essere “indicato” nel contenuto necessario del ricorso. La previsione della indicazione, evocando chiaramente un’attività di allegazione e, dunque, un’attività di allegazione ulteriore e distinta da quella di individuazione dei fatti storici costitutivi del credito, avrebbe dovuto essere, dunque, letta come indicazione, dopo l’indicazione del o dei fatti costitutivi del credito, del documento che ne forniva la rappresentazione. Tale indicazione ben poteva esprimersi al livello soltanto dell’onere di allegazione.
Ferma l’identificazione del profilo di contenuto – forma del ricorso per intervento nei sensi appena indicati e, quindi, come risultante da una duplice indicazione, e’ opportuno precisare come potesse realizzarsi la sua contestazione sub specie di dissenso sull’ammissibilità dell’intervento.
Non e’ dubitabile che la mancanza di indicazione ed individuazione del documento rappresentativo del credito bene poteva essere oggetto di contestazione da parte del debitore e del creditore procedente, integrando un requisito di legittimità dell’atto di intervento, cioe’ del ricorso, e, quindi, di sua ritualità ed ammissibilità. Il modo di tale contestazione, tenuto conto che l’art. 486 c.p.c. fisiologicamente prevedeva (come prevede) che il giudice dell’esecuzione possa essere investito di domande o istanze, si doveva individuare nella proposizione di un’istanza al giudice dell’esecuzione, che su di essa avrebbe dovuto convocare tutte le parti (art. 485 c.p.c.) e provvedere. Sul relativo provvedimento, quale atto del procedimento esecutivo, si sarebbe potuto innestare il rimedio dell’opposizione agli atti.
La contestazione a seguito del ricorso per intervento, oltre a poter concernere la mancanza della indicazione del titolo, d’altro canto bene si sarebbe potuta articolare, anche quando tale indicazione vi fosse stata, nella richiesta di esame del titolo e, quindi, nella pretesa alla sua produzione.
Ragione dell’una e dell’altra sarebbe stata la possibilità – per il debitore e per il creditore procedente o per altri creditori intervenuti – di verificare la fondatezza dell’allegazione in ordine alla emergenza dal titolo della rappresentazione del credito ed inoltre, nella esecuzione mobiliare, di verificare l’esistenza dei caratteri del credito in allora indicati dall’art. 525 c.p.c. e, nell’esecuzione immobiliare, sempre in allora, dal primo comma dell’art. 563 c.p.c.. Si trattava di verifiche il cui interesse era finalizzato esclusivamente ad accertare i presupposti per l’ammissibilità dell’intervento e, quindi, per la partecipazione all’esecuzione dell’interveniente.
Solo di fronte a siffatta contestazione e pretesa (del debitore o del creditore procedente o di altri creditori già intervenuti; più problematico era ammettere una contestazione d’ufficio da parte del giudice, ma e’ questione che qui non e’ dato approfondire), il creditore interveniente diveniva onerato della produzione, da effettuarsi all’udienza all’uopo fissata dal giudice sull’istanza del creditore procedente o di altro creditore intervenuto o del debitore, nella quale appunto fosse stata esposta la contestazione.
Anche in questo caso, sul provvedimento adottato dal giudice a seguito dell’audizione delle parti, sarebbe stato esperibile il rimedio dell’opposizione agli atti.
Ove non si fosse verificato ne’ l’uno ne’ l’altro tipo di contestazioni (e in disparte la possibilità – come s’e’ detto – tutta da verificare che il rilievo delle descritte situazioni potesse farsi d’ufficio dal giudice), oppure ove non fosse stata proposta opposizione agli atti dopo il provvedimento positivo sull’ammissibilità del giudice dell’esecuzione, la questione dell’ammissibilità dell’intervento restava invece superata e la vicenda dell’intervento era destinata ad eventuali contestazioni in sede di riparto, ma questa volta non sull’ammissibilità, bensi’ sull’esistenza effettiva o meno del credito (art. 512 c.p.c.).
Ove vi fosse stata opposizione e l’intervento fosse stato dichiarato ammissibile, parimenti sarebbe rimasta ferma la possibilità di contestazioni sull’effettiva esistenza del credito, sempre nella sede di cui all’art. 512 c.p.c..
La ricostruzione prospettata sembra quella che appare meglio aderente alla lettera dell’alt 599 c.p.c. nel testo di cui si discorre.
9.3. Per quanto qui interessa viene a questo punto in rilievo essenzialmente la spiegazione del significato della “indicazione del titolo” come necessità di specificare il documento dal quale il credito risultava. Si tratta di una spiegazione che si trovava in nuce enunciata già da Cass. n. 1126 del 1972, quando distingueva il contenuto formale da quello sostanziale del ricorso per intervento, senza, pero’, cogliere che anche la “indicazione del titolo” doveva essere intesa come un requisito formale del ricorso.
Una volta ritenuto che – nel regime normativo di cui ci si occupa – requisito formale del ricorso per intervento era sia l’indicazione del credito, come fattispecie costitutiva dello stesso, sia quella del titolo, inteso come documento dal quale emergeva la sua rappresentazione, l’esame della prima censura del primo motivo suppone necessariamente, là dove la censura pone alla Corte il problema della verificazione del se il ricorso per intervento rispettava i requisiti di contenuto – forma in ordine a quella che nel relativo quesito si chiama “enunciazione del credito”, l’esame del ricorso stesso.
La censura, quindi, si fonda, cioe’, sul suo contenuto, ne implica necessariamente l’esame.
La censura potrebbe, in sostanza, apparire decisiva, cioe’ idonea a giustificare la cassazione della sentenza per avere il Tribunale ritenuto necessaria la produzione della documentazione del credito, soltanto se il ricorso per intervento avesse avuto come contenuto non solo l’indicazione dei fatti costituivi del credito, ma anche l’indicazione della documentazione (il titolo) da cui esso risultava.
L’eventuale presenza nel ricorso per intervento soltanto della prima indicazione comporterebbe, invece, l’esistenza di una situazione di infondatezza del ricorso stesso, giacche’ giustificherebbe soltanto una mera correzione della motivazione della sentenza impugnata nel punto in cui ha affermato la sufficienza della mea indicazione del credito per l’ammissibilità dell’intervento. La decisione nel senso della inammissibilità e, quindi, il dispositivo della sentenza, sarebbe, infatti, corretta per non avere il ricorso per intervento contenuto l’indicazione del o dei titoli.
Ora, il ricorso non indica se e dove il ricorso de quo sia stato prodotto in questa sede di legittimità e sotto tale profilo si configura la causa di inammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, venendo, dunque, in rilievo il principio di diritto affermato da Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e ribadito da Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 a proposito dei documenti su cui si fonda il ricorso, e, quindi, da Cass. n. 26266 del 2008, con specifico riferimento agli atti processuali, in particolare alla consulenza tecnica.
E’ appena il caso di rilevare che la rilevata causa di inammissibilità, essendo il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 prescritto per il ricorso e dovendo essere soddisfatto con esso, non potrebbe essere soddisfatto aliunde. Lo si osserva perche’ nel controricorso v’e’ l’indicazione della produzione del ricorso per intervento di cui trattasi.
Ferma l’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 sotto tale profilo, risulta, inoltre e comunque, violato anche il principio di autosufficienza – di cui l’art. 366 c.p.c., n. 6 rappresenta l’emersione e specificazione a livello normativo – risulta violato anche sotto il profilo dell’omessa indicazione del contenuto del ricorso per intervento, del cui tenore non v’e’ traccia nel ricorso.
10. Il secondo motivo impugna una ratio decidendi enunciata dal Tribunale in via alternativa rispetto a quella censurata con il terzo motivo.
Poiche’ il terzo motivo, come subito di seguito si dirà, e’ inammissibile, ne riesce superfluo l’esame, perche’ se anche fosse fondato, resterebbe ferma la ratio decidendi inutilmente criticata con il terzo motivo.
Il terzo motivo e’ inammissibile quanto alla prima censura, quella concernente il carattere generico ed onnicomprensivo del disconoscimento della documentazione prodotta nel giudizio di opposizione, sia per la ragione che non indica, come avrebbe dovuto fare in ossequio al principio di autosufficienza la sede processuale in cui avvenne il disconoscimento e non ne riproduce il contenuto, sia perche’ si fonda sui documenti, tenuto conto che l’apprezzamento della idoneità del disconoscimento necessariamente postulerebbe la considerazione e, quindi, l’esame dei documenti, riguardo ai quali, dunque, doveva essere fornita nel ricorso l’indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.
Lo stesso terzo motivo e’ inammissibile quanto alla seconda censura, quella concernente il non essere stata configurabile la facoltà di disconoscimento di alcuni documenti, perche’ l’esame della censura postulerebbe l’esame di tale documenti, che, dunque, avrebbero dovuto essere parimenti oggetto della indicazione specifica di cui a detta norma.
Naturalmente, essendosi nel caso di specie la contestazione sull’intervento verificata direttamente con l’opposizione agli atti, se il secondo motivo fosse stato scrutinabile, si sarebbe dovuta ritenere possibile la produzione della documentazione relativa al credito nel giudizio di opposizione agli atti, sempre in funzione della valutazione sull’ammissibilità dell’intervento. Ma, giusta le considerazioni ricostruttiva del sistema normativo sopra espresse, la produzione avrebbe potuto essere rilevante ai fini di quella decisione, solo se il ricorso per intervento avesse recato l’indicazione dei “titoli”, cioe’ dei documenti.
11. Gli altri motivi pongono questioni che non sono state oggetto di esame e di decisione da parte della sentenza impugnata.
Riguardo ad esse si sarebbe dovuto indicare anzitutto la sede del giudizio di merito in cui sarebbero state poste. In mancanza esse rappresentano questioni nuove, come tali non deducibili nel giudizio di legittimità.
In secondo luogo, si sarebbe dovuto spiegare come e perche’ il Tribunale, pur avendo ritenuto inammissibile l’intervento, avrebbe potuto considerarle e, quindi, avrebbe dovute deciderle. Il loro omesso esame avrebbe dovuto essere oggetto di censura di omissione di pronuncia.
Parte ricorrente, invece, ha introdotto queste questioni nel giudizio di legittimità come se esso fosse un giudizio a critica illimitata.
12. Il ricorso, conclusivamente, dev’essere dichiarato inammissibile.
L’inammissibilità emergente sulla base dello stesso ricorso rende superfluo esaminare le due eccezioni di rito formulate nel controricorso.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro tremilaottocento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Terza Civile, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010