Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2509 del 03/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27485/2008 proposto da:

F.L. (c.f. *****), M.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 45, presso l’avvocato BORROMEO Carlo, rappresentati e difesi dall’avvocato ITALIA FEDERICO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ IRREGOLARE COSTITUITA TRA S.S. E B.N. (c.f. *****), NONCHE’

DEI SOCI MEDESIMI, in persona del Curatore Avv. T.V., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SPADARO Antonino, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 677/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 20/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/11/2009 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso n. 27485/08, con il quale F.L. e M. S. hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Catania, emessa in data 30.4.2008, depositata il 20.5.2008, emessa nel giudizio di appello promosso dalla curatela del Fallimento di S. S. e B.N., con la quale è stata riformata in danno dei menzionati ricorrenti la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 138 del 20.5.2004, che aveva rigettato l’azione revocatoria fallimentare, promossa dalla curatela del fallimento suddetto, relativamente ad immobili siti in *****, acquistati dai ricorrenti dal costruttore S.S.;

letto il controricorso proposto dalla curatela del Fallimento summenzionato;

rilevato che con atto del 24.9.2009 F.L. e M.S., sottoscritto dagli stessi e dal loro difensore, i predetti hanno rinunciato al ricorso;

che il difensore del controricorrente ha aderito alla rinuncia;

considerato che la rinuncia al ricorso comporta la declaratoria di estinzione del processo per intervenuta rinuncia, senza alcuna pronuncia sulle spese in conseguenza della intervenuta adesione da parte del contro ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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