Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.2549 del 04/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 32045-2005 proposto da:

S.M. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 31, presso lo studio dell’avvocato TONELLI CONTI COSTANTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato PREZIUSO RAFFAELE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.M., C.G.;

– intimati –

sul ricorso 32413-2005 proposto da:

Z.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 26, presso lo studio dell’avvocato BALDI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOLOGNA SEBASTIANO giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

S.M., C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 648/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 9/3/2005, depositata il 16/04/2005, R.G.N. 753/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2009 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per la estinzione per rinuncia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 17 febbraio 2003 il Tribunale di Torino rigettava la domanda proposta da S.M. contro i medici Z.M. e C.G., onde ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa di un intervento di chirurgia plastica per correggere una lieve cifosi del setto nasale.

Avverso questa decisione proponevano appello principale C. G. e appello incidentale la S..

La Corte di appello di Torino con sentenza del 16 aprile 2005 rigettava entrambi gli appelli.

Contro la sentenza sopra indicata propone ricorso la S., affidandosi ad un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale lo Z., affidato ad un unico motivo e concernente il governo delle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto depositato in cancelleria le parti costituite hanno formalmente rinunciato al ricorso principale e a quello incidentale, per cui il giudizio va dichiarato estinto ex art. 306 c.p.c..

Nulla va disposto sulle spese, essendovi accettazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per intervenuta rinuncia il presente giudizio.

Nulla dispone per le spese, stante avvenuta accettazione della stessa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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