Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2560 del 04/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

DO.NI.S. SHOES s.r.l.;

– intimata –

avverso la decisione n. 517/01/06 della Commissione tributaria regionale di Napoli, emessa il 6 novembre 2006, depositata il 2 aprile 2007, R.G. 2784/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 24 luglio 2009 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni Letti gli atti depositati.

OSSERVA IN FATTO 1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento per il recupero delle imposte IRPEG e IRAP per l’anno 1998, a seguito del mancato riconoscimento del diritto all’esenzione dall’IRPEG e dall’ILOR per assenza dei requisiti previsti dalle norme agevolative per l’industrializzazione del Mezzogiorno;

2. La C.T.P. di Napoli ha accolto il ricorso richiamando la decisione intervenuta sulla impugnazione della declaratoria del diniego di esenzione;

3. La C.T.R. ha confermato tale decisione;

4. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo la nullità della sentenza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36, comma 2, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

RITIENE IN DIRITTO 1. il ricorso sia fondato in quanto la sentenza impugnata ha confermato la sentenza di primo grado rigettando l’appello non sul rilievo del passaggio in giudicato della pronuncia relativa all’impugnazione del diniego di esenzione ma semplicemente sul presupposto di una sentenza soggetta a impugnazione di accoglimento del ricorso della società contribuente;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso e rimessione al giudice di merito che potrà eventualmente riunire le controversie.

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Campania anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la decisione sulle spese processuali del giudizio di cassazione alla C.T.R. della Campania.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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