LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6911/2007 proposto da:
B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato MIRAGLIA Giacinto, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA in persona del vice presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 326, presso lo studio dell’avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCOGNAMIGLIO Claudio, giusta procura speciale per atto notaio Riccardo Coppini, in data 6.3.2007, n. rep. 46894, che viene allegata in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del 16.12.05, depositata il 10/01/2006;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giacinto Miraglia che dichiara di possedere atto di rinuncia non notificato, che deposita.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l’inefficacia della rinuncia non notificata – nel merito condivide la relazione scritta.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO La Monte dei Paschi di Siena s.p.a. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo notificatole dall’avv. B.F. per ottenere il pagamento della somma di L. 20.179.800 per attività professionale svolta in favore di detto Istituto.
Accolta parzialmente l’opposizione con determinazione del minor compenso a lui spettante, il professionista proponeva appello riproponendo le ragioni che a suo avviso giustificavano la maggiore liquidazione. Con sentenza 16.12.05-10.1.06 la Corte di appello di Firenze rigettava l’appello.
L’avv. B. proponeva ricorso per cassazione deducendo: 1.
violazione dell’art. 1362 c.c., per violazione dei canoni ermeneutici della convenzione intercorsa tra di lui e l’Istituto; 2) carenza di motivazione.
Si difendeva con controricorso Monte dei Paschi s.p.a..
Rilevata l’opportunità della trattazione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulle conclusioni del Procuratore generale sopra indicate, il ricorso è stato esaminato in Camera di consiglio nella data odierna.
Preliminarmente deve rilevarsi l’irrilevanza dell’atto di rinunzia al ricorso depositato in atti dal ricorrente, atteso che lo stesso è sottoscritto dalla parte e dal suo difensore ma non è notificato o comunicato alla controparte ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 3.
Tanto premesso, deve ritenersi il ricorso dell’avv. B. inammissibile.
Esso risulta infatti notificato in data 23.2.07, quando ormai era già decorso il termine di decadenza dall’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. (un anno dalla pubblicazione della sentenza, che nella specie era stata pubblicata il 10.1.06) ed, inoltre, la controversia è sottoposta al rito speciale (come pacificamente emerso nel corso del giudizio, durante il quale è stata rigettata l’eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro) di modo che non trova applicazione la sospensione feriale dei termini.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorati, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010