LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2613/2009 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 75, presso lo studio dell’avvocato GAUDIO DONATELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato GALLUCCI Vittorio, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati RICCIO Alessandro, NOCOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta mandato speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 78/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 6/12/07, depositata il 21/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/12/2 009 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
FATTO E DIRITTO
Nella causa promossa da C.M. nei confronti dell’Inps per la restituzione di contributi indebitamente versati, con ricorso del 16 luglio 2002, la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 21 gennaio 2008, ha accolto l’appello proposto dall’Istituto contro la sentenza del Tribunale di Cosenza, ritenendo l’impugnazione regolarmente presentata entro l’anno dal deposito della decisione del primo giudice, ed ha respinto la domanda del C. rilevando che dallo stesso prospetto dell’Inps prodotto in primo grado dal lavoratore risultava che la somma di Euro 26.576,86, pretesa dal ricorrente, corrispondeva all’importo delle retribuzioni denunciate e non all’importo dei contributi versati (Euro 4978,95), già restituiti dall’ente.
Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto ricorso con due motivi con i quali ha denunciato: a) violazione dell’art. 434 c.p.c., comma 2, per avere il giudice di appello ritenuto tempestiva l’impugnazione proposta con ricorso depositato il 16.2.2005, non considerando che la sentenza impugnata era stata notificata alla sede Inps di Cosenza in data 7.5.2004; b) omessa ed insufficiente motivazione per avere il giudice di appello fatto riferimento ad un “prospetto” dell’Inps mai prodotto dall’interessato, avendo egli in primo grado prodotto un “estratto conto” nel quale la somma riportata si riferiva alle contribuzioni versate e non alle retribuzioni denunciate.
L’Inps ha resistito con controricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, va rilevato che l’Inps è rimasto contumace in primo grado, sicchè, per la decorrenza del termine breve di impugnazione, la sentenza del Tribunale doveva essere notificata presso la sede centrale di Roma dell’Inps, e non presso la sede provinciale dell’Istituto (cfr. Cass. n. 7787/1987, n. 6019/1986).
Quanto al secondo motivo si osserva che esso è inammissibile perchè il ricorrente non ha trascritto in ricorso il testo del documento prodotto in primo grado, di cui lamenta l’erronea lettura da parte di giudice del gravame, cui era tenuto per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (vedi Cass. n. 22303/2008). La Corte pertanto, non abilitata all’esame diretto degli atti dei giudizi di merito, non è in grado di valutare la rilevanza e decisività della censura.
Il ricorso di conseguenza deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di cassazione a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003, trattandosi di causa iniziata prima del 1 ottobre 2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010