Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.2790 del 09/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.P.G., domiciliato in Roma, Via Bazzoni 1, presso l’avv. ASCIANO F., che lo rappresenta e difende unitamente agli avv. G. M. Lauro e A. Ingianni, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Presidente del Tribunale di Sassari;

– intimato –

contro

Ministero della Giustizia;

– intimato –

contro

Comando della polizia municipale di Alghero, Comune di Alghero;

– intimati –

per il regolamento preventivo della giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

Lette le conclusioni del P.M., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, modificate poi in udienza nel senso della dichiarazione di giurisdizione del giudice ordinario.

Sentito in Camera di consiglio l’avv. LAURO per il ricorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso di taluni giudizi di opposizione a sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada, G.P. G., giudice di pace di Alghero, fu ricusato dalla locale amministrazione comunale per grave inimicizia, in quanto il comandante dei vigili urbani lo aveva denunciato per falso in atto pubblico.

I ricorsi per ricusazione, inizialmente disattesi, furono poi accolti dal Presidente del Tribunale di Sassari con ordinanze in data 1 luglio 2008 e 8 ottobre 2008.

Contro queste decisioni, qualificate come atti amministrativi adottati in suo danno, G.P.G. ha proposto ricorso al T.A.R. Sardegna, che peraltro, nel disattenderne una richiesta di sospensione cautelare dell’esecutività dei provvedimenti impugnati, ha espresso “forti dubbi” circa la tutelabilità dell’interesse fatto valere dal ricorrente.

L’amministrazione convenuta ha comunque eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. E G.P.G. ha quindi proposto ricorso per il regolamento preventivo della giurisdizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che il giudice ricusato ha interesse a contestare la decisione di accoglimento del ricorso per ricusazione, in quanto lesiva della sua onorabilità. Sicchè, escluso che una tale decisione possa essere impugnata nell’ambito de processo giurisdizionale in cui viene adottata, deve ritenersi che, attesane la natura sostanzialmente amministrativa, essa possa essere impugnata dinanzi al giudice amministrativo. Sarebbe infatti in contrasto con gli artt. 24 e 103 Cost., la negazione di una qualsiasi tutela della situazione soggettiva del giudice ricusato.

2. Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

G.G.P. chiede a questa Corte di risolvere una controversia sull’esistenza della giurisdizione del giudice amministrativo o del giudice ordinario, benchè sostenga che la questione dovrebbe essere risolta in favore del giudice amministrativo, perchè riconosce che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le decisioni sulle richieste di ricusazione non sono impugnabili da parte del giudice ricusato.

Tuttavia l’ipotesi di una dichiarazione d’inammissibilità di un’eventuale impugnazione proposta dinanzi al giudice ordinario dal magistrato ricusato, non giustifica affatto il trasferimento della giurisdizione al giudice amministrativo, che verrebbe così assurdamente investito dell’impugnazione avverso una decisione del giudice ordinario.

Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Non v’è pronuncia sulle spese in mancanza di difese degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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