LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 21916/2007 proposto da:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, S.p.A., in persona dell’Amministratore Delegato Dott. G.L., legale rappresentante pro tempore, giusta i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 23 luglio 2007, rappresentato e difeso dall’Avv. TURCO Chiara e con questa domiciliata presso l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari in Piazza Verdi n. 10, come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.M., B.R., B.S. quali eredi di B.C.;
– intimate –
nonchè sul ricorso n. 22854/2007 proposto da:
M.M., B.R., B.S. quali eredi di B.C. elettivamente domiciliate in Roma, Viale delle Milizie n. 38, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Angelozzi, che le rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
– controricorrenti ricorrenti incidentali –
contro
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, S.p.A., in persona dell’Amministratore Delegato Dott. G.L., legale rappresentante pro tempore;
– intimato –
per la cassazione della sentenza n. 611/06 della Corte di Appello di Roma del 24.01.2006/05.09.2006 nella causa iscritta al n. 5651 R.G.
anno 2002.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22.12.2009 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. Chiara Turco per l’IPZS e l’Avv. Giovanni Angelozzi per le controricorrenti;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso, per l’inammissibilità del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3104 del 19.02.2002 il Tribunale di Roma dichiarava la nullità del ricorso proposto da B.C., ex dipendente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – IPZS, volto ad ottenere declaratoria del diritto all’inclusione del compenso per lavoro straordinario nella base di calcolo dell’indennità anzianità e di TFR, nonchè della 13^, 14^ mensilità, e della retribuzione feriale per il periodo 1991/1994.
A seguito di appello principale dell’IPZS ed appello incidentale del B., la Corte di Appello di Roma con sentenza n. 611 del 2006, in riforma della decisione impugnata, ha accolto parzialmente la domanda originaria del B. e per l’effetto ha condannato l’Istituto al pagamento della complessiva somma di Euro 19.648,38 per differenze ricalcolo dello straordinario su IDA e TFR, sulla 13^ e sulla 14^ mensilità, oltre accessori.
L’IPSZ ricorre per cassazione contro la sentenza di appello con cinque motivi.
Le eredi del B. resistono con controricorso, contenente ricorso incidentale, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni relative alla medesima sentenza.
2. Le controricorrenti hanno eccepito inammissibilità del ricorso principale per incompletezza dello stesso e per mancata formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..
L’eccezione è fondata e merita di essere accolta.
Invero il ricorso principale manca delle pagine 6, 10, 14, 18, 22 e 24, sicchè non è dato comprendere il significato e la consistenza delle censure mosse all’impugnata sentenza.
La mancanza delle anzidette pagine impedisce poi la verifica della correttezza e congruenza dei quesiti di diritto formulati alla fine di alcuni motivi, con chiara violazione del richiamato art. 366 bis c.p.c..
3. In conclusione il ricorso principale va dichiarato inammissibile, il che comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate, in considerazione del fatto che le questioni in esame hanno interessato un notevole numero di dipendenti dell’IPZS e formato oggetto di un ampio contenzioso, solo di recente sottoposto alla verifica di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010