Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.3074 del 11/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14693-2005 proposto da:

UNICA SPA IN LCA 00728750720, in persona del Commissario Liquidatore avvocato PATRIZIA PARENTI elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLONIA 7, presso lo studio dell’avvocato PETRUCCI CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALEMANI GIUSEPPE con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA *****, in persona del procuratore Avvocato EMILIO FERRONI elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BORGHESE presso lo studio dell’avvocato CALANDRELLI VALENTINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCINKIEWICZ ANDREA con delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1064/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO, Quarta Sezione Civile, emessa il 16/01/2004; depositata il 16/04/2004; R.G.N. 547/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato in data 31 maggio 2005, UNICA in l.c.a. ha chiesto la cassazione della sentenza 1064 della Corte di Appello di Milano del 16 gennaio – 16 aprile 2004.

Consap ha resistito con controricorso in data 22 giugno 2005.

Successivamente UNICA spa in l.c.a. ha depositato rinuncia accettata dalla CONSAP. Vista la regolarità della rinuncia e della relativa accettazione, sottoscritta dai difensori di entrambe le parti, deve dichiararsi la estinzione del giudizio con la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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