Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.3162 del 11/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domiciliano;

– ricorrente –

contro

M.M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano sez. 9 n. 50.9.05 del 16.3.2005 non notificata;

udita la relazione la relazione del Consigliere Dott. POLICHETTI Renato;

lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto manifestamente infondato;

Letto il ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP corrisposto con riferimento al periodo di cui e’ causa.

RITENUTO IN FATTO

che il ricorso e’ manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte, secondo cui l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (nel testo vigente fino al 31/12/2003) e al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1 (nel testo vigente dal 1/1/2004) e’ soggetto all’applicazione dell’imposta soltanto se si tratti di attivita’ autonomamente organizzata, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato (Cass. n. 3677 del 2007).

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la sentenza impugnata e’ fondata sull’accertamento, congruamente motivato e non adeguatamente censurato, nel difetto di tale requisito il ricorso deve essere rigettato.

Nulla spese in quanto la controparte non si e’ costituita nel presente giudizio.

Causa il decesso del ***** P.G. purtroppo intervenuto dopo la decisione adottata in Camera di consiglio il ricorso verra’ sottoscritto dal consigliere di maggiore anzianita’ del Collegio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso; nulla spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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