Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.3440 del 12/02/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE 12 PAL C INT 13, presso lo studio dell’avvocato MORONI IGNAZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUNFOLA DOMENICO;

– ricorrente –

e contro

C.M.G. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 28, presso lo studio dell’avvocato BASILI IVO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 844/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito l’Avvocato MORONI Ignazio, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato BASILI Fabio, con delega depositata in udienza dell’Avvocato BASILI Ivo, difensore del resistente che ha chiesto inammissibilita’ del ricorso in subordine rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 64/02 il Tribunale di Grosseto condannava F. F. a corrispondere a C.M.G. la somma di Euro 108.455,59, oltre interessi e spese, sul presupposto che era pacifica la dazione della somma di L. 110 milioni e che appariva dimostrata la concessione a titolo di prestito. Proponeva appello il F., resisteva la C. e la Corte di appello di Firenze, riduceva ad Euro 56.810,00 l’importo da restituire, deducendo l’errore nella indicazione della sorte capitale, ammesso anche dall’appellata, ma confermando per il resto la sentenza circa l’esistenza di un mutuo, con la conseguenza che la contestazione del mutuatario circa la causale del versamento non si tramutava in eccezione sostanziale idonea ad invertire l’onere della prova.

L’attrice aveva provato anche con testi il proprio assunto mentre la pretesa del convenuto di giustificare la dazione di L. 15 milioni con un asserito preliminare depositato in copia priva di sottoscrizione non poteva essere avallata trattandosi di atto per il quale e’ prevista la forma scritta ad substantiam, con divieto di prova testimoniale, mentre nessuna prova era stata raggiunta circa il pagamento della residua somma come conferimento sociale a nome del marito della C.. Ricorre il F. con unico articolato motivo, vi e’ atto di costituzione della C., con procura alle liti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denunzia nullita’ della sentenza e vizi di motivazione per avere la Corte di appello erroneamente esaminato il capo B dei motivi di appello deducendo “che il F. avrebbe provato le operazioni economiche che giustificherebbero l’esistenza del mutuo”.

Riporta detto motivo col quale si chiariva che parte attrice non aveva fornito la prova che aveva consegnato somme a titolo di prestito, contesta la deposizione del teste S., commercialista della famiglia Ce. C., riporta parte del contenuto della citazione circa una promessa di vendita in favore della C., attribuisce il versamento di L. 95.000.000 all’acquisto da parte del marito della C. di quote societarie della Fatarella snc. Le odierne censure (peraltro non autosufficienti non riportando l’esposizione sommaria del giudizio di primo grado), partendo da un probabile errore materiale della sentenza nel riportare il motivo sub b), tendono ad un riesame del merito non consentito in questa sede e sul presupposto di una erronea lettura dei motivi di appello, pur ammettendo la ricezione delle somme indicate, ribadiscono una diversa tesi, sulla quale la sentenza impugnata, con la motivazione sopra riportata, ha dato sufficiente risposta con particolare riferimento alla dazione di L. 15 milioni ed alla circostanza che nessuna prova e’ stata raggiunta circa il pagamento della somma residua da parte della C. come conferimento sociale a nome del marito.

Testualmente la sentenza ha dedotto: “l’appellante cita in proposito la dichiarazione del teste S., ritenuto evidentemente attendibile. Ma lo stesso si e’ limitato a dichiarare, per il vero, che era stato stipulato un atto costitutivo di una societa’ con acquisto di una azienda, ma non ha assolutamente specificato se in quella occasione fosse stata versata dalla C. al F. una qualsiasi somma a titolo di conferimento, mentre, come si e’ visto, lo stesso S. ha reso dichiarazioni su tre episodi che depongono sulla esistenza del mutuo”.

Non e’ risolutiva la tardiva allegazione che lo S. era il commercialista della famiglia di controparte.

In definitiva il ricorso va rigettato, con pronunzia sulle spese limitata alla discussione orale.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in Euro 1800,00 di cui 1600,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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